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Deroghe ai criteri generali di competenza


IL C. D. SIMULTANEUS PROCESSUS E LA CONNESSIONE TRA CAUSE

La connessione tra cause si ha quando esiste un collegamento tra rapporti sostanziali, oggetto di diverse domande giudiziali, consistente in un’identità tra parti processuali coinvolte e/o tra petitum e/o tra causa petendi: qualora essa sussista, in base al principio di economia dell’attività processuale e all’esigenza di armonia dei giudicati, si ha il c. d. simultaneus processus, cioè un unico processo che coinvolge/cumula più domande tra loro diverse.
Quale disciplina generale della connessione tra cause, EX ART. 40.1 CPC è stabilito che «SE SONO PROPOSTE (in base ai criteri generali di competenza) DAVANTI A GIUDICI DIVERSI PIÙ CAUSE LE QUALI, PER RAGIONE DI CONNESSIONE POSSONO ESSERE DECISE IN UN SOLO PROCESSO, IL GIUDICE FISSA CON ORDINANZA ALLE PARTI UN TERMINE PERENTORIO PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA ACCESSORIA, DAVANTI AL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE […]».
In particolare, nella Sezione IV del Capo I del Titolo I del Libro I CPC, intotolata "Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione" e comprendente da ART. 31 CPC ad ART. 36 CPC, il legislatore CPC ha previsto delle particolari deroghe ai criteri generali di competenza per valore e per materia.

1. LA CONNESSIONE QUALIFICATA - IPOTESI EX LEGE DI CUMULO OGGETTIVO TRA CAUSE CONNESSE IN DEROGA AI CRITERI GENERALI DI COMPETENZA: Ora analizziamo i casi di c. d. connessione qualificata - particolarmente stretta - tra cause/domande proposte tra attore e convenuto; di conseguenza, in queste peculiari ipotesi di simultaneus processus, si ha un cumulo oggettivo delle domande, e non un cumulo soggettivo tra le parti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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