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Duplice vaglio di rilevanza e di ammissibilità dei mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti e fissazione dell’udienza di assunzione di quelli ritenuti ammissibili e rilevanti dal giudice a quo



Infine, EX ART. 183.7 CPC è stabilito che «SALVA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 187 [Poiché, post attività poste in essere durante la prima udienza EX ART. 183 CPC, cioè chiusa la trattazione - con un’eventuale appendice di memorie scritte -, si è giunti ad una delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, EX ART. 187.1 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE, SE RITIENE CHE LA CAUSA SIA MATURA PER LA DECISIONE DI MERITO SENZA BISOGNO DI ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA (costituendi) (A. In primo luogo, quest’ipotesi si ha in una causa civile, in cui i fatti/le questioni di fatto non siano controverse e, perciò, siano pacifiche; di conseguenza, non essendo necessario un accertamento dei fatti, sono controverse solo le questioni di diritto, da affrontarsi nella fase decisoria. B. Secondariamente, quest’ipotesi si ha qualora le parti si sono limitate a depositare e/o produrre mezzi di prova precostituiti, senza richiedere l’assunzione di mezzi di prova costituendi. c. Infine, quest’ipotesi si ha qualora il mezzo di prova costituendo non abbia superato il vaglio di ammissibilità da parte del giudice a quo, diversamente dal mezzo di prova precostituito che entra in ogni caso nel processo previa produzione e/o deposito: EX ART. 184 CPC, rubricato “Udienza di assunzione dei mezzi di prova”, è stabilito che «NELL'UDIENZA FISSATA CON L'ORDINANZA PREVISTA DAL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 183, IL GIUDICE ISTRUTTORE PROCEDE ALL'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA AMMESSI»), RIMETTE LE PARTI DAVANTI AL COLLEGIO (cioè rimette la causa alla fase decisoria, ove il Tribunale è in composizione collegiale nei rari casi, di cui si dirà, EX ARTT. 50-BIS, 50-TER E 50-QUATER CPC)»], IL GIUDICE PROVVEDE SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE FISSANDO L’UDIENZA DI CUI ALL’ART. 184 PER L’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA (costituendi) RITENUTI AMMISSIBILI E RILEVANTI [Pre fase di istruzione probatoria, sempre nella fase di trattazione, il giudice a quo deve procedere al duplice vaglio di ammissibilità (Ciascun mezzo di prova ha dei peculiari limiti soggettivi e/o oggettivi di ammissibilità, fissati nel Titolo II del Libro VI C. C., cioè negli ARTT. 2697 - 2739 C. C.) e di rilevanza (=Utilità per la dimostrazione dei fatti allegati da una delle parti) dei mezzi di prova costituendi, la cui assunzione, come si è già detto, è stata richiesta dalle parti - secondo il principio generale di disponibilità delle prove EX ART. 1115.1 CPC, secondo cui «SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE LE PROVE PROPOSTE DALLE PARTI O DAL PUBBLICO MINISTERO […]» - o con gli atti processuali introduttivi (cioè l’atto di citazione e/o la comparsa di risposta); o oralmente, durante la prima udienza; o previa memoria scritta entro un termine perentorio appositamente richiesto al giudice a quo durante la prima udienza. Pertanto, non tutte le prove costituende richieste sono assunte al processo. ESEMPIO: Per quanto concerne l’istituto della prova testimoniale, entro il termine perentorio assegnato dal giudice a quo, deve essere chiesto che un soggetto, terzo al processo, sia sentito dallo stesso giudice a quo e, allo stesso tempo, deve essere indicato su quali fatti deve essere sentito. Inoltre, il giudice a quo deve ritenere tale testimonianza ammissibile e rilevante, affinchè sia assunta al processo: l’interrogatorio: rilevante, nel senso che sia utile alla dimostrazione dei fatti allegati; ammissibile soggettivamente, nel senso che la capacità di essere testimone in un processo è detenuta solo da un soggetto terzo e che non ha interesse rispetto alla lite]. SE PROVVEDE MEDIANTE ORDINANZA EMANATA FUORI UDIENZA (Quest’eventualità, in cui il giudice monocratico di Tribunale si riserva di decidere fuori udienza riguardo l’ammissimibilità e la rilevanza dei mezzi di prova costituendi, di cui è stata proposta l’assunzione su istanza di parte, è molto frequente nella prassi processuale, poiché bisogna ricordarsi che nello stesso giorno lo stesso giudice a quo magari ha da discutere anche altre udienze di altre cause, oltre a questa prima udienza), QUESTA DEVE ESSERE PRONUNCIATA ENTRO 30 GIORNI».
Sempre riguardo al vaglio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova costituendi, la cui assunzione è stata proposta su istanza di parte, oltre alla prassi processuale per cui spesso esso avviene fuori udienza, poiché può capitare che la controparte, al cui sfavore è assunto il mezzo di prova ammissibile e rilevante, abbia dei rilievi/delle obiezioni a questo proposito, in determinati tribunali vi è un’udienza ad hoc per discuterne, al fine di evitare, ad esempio, che il testimone si debba presentare alla successiva udienza di istruzione probatoria, in cui, in seguito al contraddittorio ed alle osservazioni fatte valere dalle parti, risulta che la sua dichiarazione è una prova testimoniale inammissibile, perché egli è un teste che ha un interesse nella causa.
A proposito di questa udienza ad hoc per il vaglio di ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova, quale istituto introdotto EX LEGGE N. 69 DEL 2009 su ispirazione del corrispondente istituto francese - che una sorta di fissazione/programmazione delle udienze successive alla fase di trattazione della causa -, EX ART. 81-BIS DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE CPC, rubricato “Calendario del processo”, è stabilito che «IL GIUDICE, QUANDO PROVVEDE SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE IN UDIENZA O FUORI UDIENZA (cioè post prima udienza orale e/o post appendice scritta a prima udienza), SENTITE LE PARTI [Se la prima udienza è avvenuta tutta oralmente, al suo termine, dopo che il giudice ha dichiarato l’ammissibilità e la rilevanza di certi mezzi di prova costituendi e ne ha disposto l’udienza d’assunzione, questa programmazione delle udienze può avvenire, perché il giudice a quo può sentire le parti! Al contrario, se, come nella gran parte dei casi, il giudice a quo provvede fuori udienza con ordinanza sull’ammissione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti, per la fissazione del calendario del processo ci dovrà comunque essere un’udienza in cui vengono sentite le parti; di conseguenza, è molto probabile che, se c’è l’appendice scritta alla prima udienza orale, vi sarà un’udienza in cui si discute sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova e si redige anche, durante il contraddittorio delle parti, questo calendario del processo!] E TENUTO CONTO DELLA NATURA, DELL’URGENZA E DELLA COMPLESSITÀ DELLA CAUSA, FISSA IL CALENDARIO DEL PROCESSO CON L’INDICAZIONE DELLE UDIENZE SUCCESSIVE (cioè le udienze fino alla fase decisoria: le eventuali udienze destinate all’assunzione dei mezzi di prova costituendi ritenuti ammissibili e rilevanti, una per ciascun mezzo di prova costituendo; e la successiva e conclusiva udienza di precisazione delle conclusioni) E DEGLI INCOMBENTI CHE VERRANNO ESPLETATI. QUESTI TERMINI POSSONO ESSERE POI ANCHE PROROGATI D’UFFICIO, QUANDO SUSSISTONO GRAVI MOTIVI SOPRAVVENUTI. LA PROROGA DEVE ESSERE RICHIESTA DALLE PARTI PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI».
Secondo parte della dottrina, si tratta esclusivamente di una norma di marketing, dettata dal desiderio di arrivare ad un’accelerazione dei tempi del processo!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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