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Eventuale disposizione d’ufficio di mezzi di prova da parte del giudice a quo, cui può conseguire eventuale replica delle parti

 

Quale eccezione - rilevata dalla clausola di salvezza «SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE» EX ART. 1115.1 CPC - al principio generale di disponibilità dei mezzi di prova EX ART. 1115.1 CPC, alcuni mezzi di prova possono essere disposti d’ufficio da parte del giudice a quo: EX ART. 183.8 CPC è stabilito che «NEL CASO IN CUI VENGANO DISPOSTI D'UFFICIO MEZZI DI PROVA CON L'ORDINANZA DI CUI AL SETTIMO COMMA [Parte della dottrina è decisamente contraria all’esercizio di poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice, perché - dato che, come si è già detto, il processo civile inizia su domanda di parte, i fatti entrano nel processo perché allegati dalle parti e, di conseguenza, vige il divieto di scienza privata da parte del giudice a quo -, in questo modo, il giudice a quo perderebbe la sua posizione di terzietà e di imparzialità; altra parte della dottrina, invece, anche se con cautela, lo ammette, in quanto potere istruttorio integrativo a quello delle parti, che, quindi, non mina la sua terzietà e imparzialità! Quale scelta legislativa discrezionale, tale disposizione d’ufficio dei mezzi di prova è riservata eccezionalmente all’ispezione (ESEMPIO: Ispezione dei luoghi in cui è avvenuto l’incidente, nell’ambito dell’azione di risarcimento del danno intentata dall’attore danneggiato. In questo caso, dunque, quale potere istruttorio esercitato d’ufficio, nella fase di istruzione probatoria, il giudice a quo, di solito insieme ad un consulente tecnico - di cui si dirà -, si reca in tali luoghi e procede ad alcune misurazioni) e/o al deferimento del giuramento supplettorio; allo stesso tempo, mentre, di regola, la prova testimoniale non è disponibile d’ufficio da parte del giudice a quo, il legislatore CPC ha previsto che, se, di fronte al giudice monocratico di Tribunale, le parti, nei loro atti o nelle loro dichiarazioni, hanno fatto riferimento a terzi a conoscenza dei fatti di causa, durante la fase di istruzione probatoria, il giudice a quo può d’ufficio chiamarli a rendere la loro testimonianza. Nel processo del lavoro, il giudice a quo può, d’ufficio, disporre l’assunzione di tutti i mezzi di prova. Al contrario, l’interrogatorio formale (=strumento per stimolare la confessione dell’alltra parte di fatti a sé sfavorevoli) e/o il giuramento decisorio (=sfida di una parte all’altra parte alla dichiarazione di fatti a sé favorevoli, previa giuramento ad hoc, che gli fa vincere la causa) non possono essere disposti d’ufficio dal giudice a quo. Qualora l’assunzione dei mezzi di prova costituendi sia disponibile d’ufficio - il che è una possibilità sempre crescente che, tuttavia, è esercitata raramente dal giudice a quo -, il giudice a quo non incontra una barriera preclusiva - al pari della disposizione dei mezzi di prova su istanza di parte EX ART. 183.6 NUMERO 2) CPC -, perché la funzione del potere istruttorio d’ufficio da parte del giudice a quo è l’integrazione dei mezzi di prova proposti dalle parti, specie qualora, in fase di istruzione probatoria, o successivamente, non abbia ancora raggiunto il proprio convincimento; quindi, se le parti hanno già incontrato le barriere preclusive all’esercizio del proprio potere istruttorio, possono ovviarvi, sollecitando questa disposizione d’ufficio da parte del giudice a quo! Tuttavia, quale pronuncia eccezionale molto criticata, la Corte Costituzionale, nel respingere per manifesta inamissimibilità una questione di legittimità costituzionale riguardo la disparità di trattamento tra spettanza di potere istruttorio d’ufficio in materia di prova testimoniale al giudice monocratico di Tribunale e non spettanza dello stesso al collegio di Tribunale, ha usato come argomento il fatto che anche il giudice a quo incontrerebbe le stesse barriere preclusive temporali che incontrano le parti EX ART. 183.6 NUMERO 2) CPC nella deduzione dei mezzi di prova], CIASCUNA PARTE (quale possibilità di replica, affinchè sia garantito il suo diritto di difesa) PUÒ DEDURRE,ENTRO UN TERMINE PERENTORIO ASSEGNATO DAL GIUDICE CON LA MEDESIMA ORDINANZA, I MEZZI DI PROVA CHE SI RENDONO NECESSARI IN RELAZIONE AI PRIMI, NONCHÈ DEPOSITARE MEMORIA DI REPLICA NELL'ULTERIORE TERMINE PERENTORIO PARIMENTI ASSEGNATO DAL GIUDICE, CHE SI RISERVA DI PROVVEDERE AI SENSI DEL SETTIMO COMMA. CON L'ORDINANZA CHE AMMETTE LE PROVE IL GIUDICE PUÒ IN OGNI CASO DISPORRE, QUALORA LO RITENGA UTILE, IL LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI; ALL'INTERROGATORIO DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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