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Il mezzo di impugnazione dell'opposizione di terzo



Gli articoli che riguardano l'opposizione di terzo sono gli articoli 404 e seguenti.
L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione sempre straordinario; infatti è possibile proporla anche se la sentenza è passata in giudicato.
Questo mezzo di impugnazione è esperibile soltanto da chi non ha assunto la qualità di parte nel processo in cui la sentenza che si impugna è stata resa.

Quali sono i provvedimenti impugnabili con questo mezzo di impugnazione? In primo luogo, le sentenze passate in giudicato sia in primo grado sia in appello; l'articolo 391 ter ci dice che le sentenza della cassazione che hanno deciso nel merito sono soggette ad opposizione di terzo; anche altri provvedimenti decisori sono soggetti ad opposizione di terzo: ad esempio l'ordinanza di convalida di sfratto.
Molto importante è l'articolo 404: un terzo può far opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva. Questo vuol dire che se anche la sentenza non è passata in giudicato ma è esecutiva (cosa che vale molto spesso per le sentenze di primo grado, per le quali l'articolo 288 prevede la provvisoria esecutività) può essere oggetto di opposizione di terzo.

Ci sono due tipi di opposizione di terzo, abbastanza diversi tra di loro; il procedimento è il medesimo, tuttavia i soggetti legittimati e la funzione sono differenti.
(art. 404.1) Da un lato abbiamo l'opposizione di terzo semplice o ordinaria: si tratta del mezzo più straordinario di tutti perché non ha termini di decadenza, pertanto l'opposizione di terzo ordinaria può essere proposta in qualunque momento.
L'opposizione semplice o ordinaria è proponibile da tutti quei terzi che sono stati pregiudicati nei loro diritti da questa sentenza resa tra altri soggetti, parti nel precedente processo.
Non ci sono termini di decadenza e quindi potrebbe sembrare un mezzo di impugnazione piuttosto ampio; bisogna però definire chi sono i terzi legittimati e qual è il tipo di pregiudizio che legittima a proporre questo mezzo di impugnazione.

Per essere considerati terzi pertanto non è sufficiente non aver preso parte del processo; ad esempio il successore, in particolare quello universale, anche se non ha preso parte al processo subisce gli effetti del giudicato e quindi non può proporre opposizione di terzo.
L'unico terzo che può proporre opposizione è colui il quale far valere un diritto autonomo, incompatibile  con quello della sentenza che si oppone (il diritto che si afferma essere proprio nega potenzialmente quello accertato nella sentenza che si vuole impugnare, e viceversa: es. tipico è quello della proprietà).
Quindi con un all'opposizione di terzo, il terzo far valere che il giudicato tra quelle parti non è estensibile a lui, anche se questo potrebbe sembrare un po' strano dato che la regola del giudicato sostanziale ci dice che il giudicato fa effetto solo tra le parti.
Bisogna quindi chiarire un aspetto, cercando di capire quale debba essere il pregiudizio che il terzo subisce dalla sentenza. La dottrina ha parlato in questo caso di “danno da esecuzione”: questo pregiudizio è la conseguenza dell'attuazione della sentenza tra le parti, si tratta di un pregiudizio che deriva dall'attuazione sia spontanea sia a seguito di esecuzione forzata della sentenza tra le parti. Questo pregiudizio, ossia questo danno da esecuzione o attuazione, può derivare non soltanto da sentenza passata in giudicato ma anche semplicemente da una sentenza esecutiva.
Naturalmente però per proporre opposizione di terzo, chi dovrà essere sicuramente un interesse ad impugnare quindi bisogna che rimedio sia comunque utile; il giudice pertanto dovrà verificare caso per caso se c'è interesse ad impugnare; nel caso in cui l'opposizione non serva, il terzo potrà comunque agire con un'azione ex novo.
Si dice anche che l'opposizione di terzo è un rimedio facoltativo: questo vuol dire  che il terzo può ottenere lo stesso risultato che otterrebbe con l'opposizione anche proponendo un'azione in via ordinaria, ossia un'azione ex novo.
Abbiamo detto che i legittimati a proporre opposizione di terzo, sono quei terzi titolari di un diritto autonomo e incompatibili con quello accertato nella sentenza impugnata e il pregiudizio subito da loro è relativo al cosiddetto danno da esecuzione o da attuazione.
Tuttavia, parte della dottrina ritiene che questo rimedio sia anche utilizzabile da quei soggetti che lamentano la violazione del proprio diritto di difesa, magari perché è stato violato il contraddittorio, ad esempio nel caso di litisconsorti necessari pretermessi.

(art. 404.2) Dall'altro abbiamo l'opposizione di terzo revocatoria: parlando del giudicato sostanziale, abbiamo visto che coloro che subiscono gli effetti della sentenza sono soggetti ai limiti soggettivi del giudicato, ossia in quanto soggetti il giudicato li riguarda, eredi ed aventi causa e in qualche modo sono assimilabili alle parti. Infatti loro non possono proporre opposizione di terzo.
Allo stesso modo può capitare che i creditori di una parte subiscano un pregiudizio della sentenza che avviene fra due parti, di cui una sia debitore; magari questa sentenza condanna il debitore ad un fortissimo risarcimento danni e il creditore che non c'entra nulla con quel processo può subire un pregiudizio perché vedrà non soddisfatto il suo credito; tuttavia non potrà opporsi alla sentenza perché il suo è un nel pregiudizio di mero fatto.
Tuttavia questi soggetti, creditori ed aventi causa, nel solo caso in cui la sentenza sia frutto del dolo o della corruzione delle parti hanno un del rimedio: ossia l'opposizione di terzo revocatoria.

Che cos'è l'opposizione di terzo revocatoria? a differenza dell'opposizione di terzo ordinaria, questa può essere proposta solo da creditori e aventi causa; i termini per proporre questa opposizione sono 30 giorni da quando si è scoperto il dolo oppure la collusione tra le parti.
Con l'opposizione di terzo ordinaria, il termine fa valere la non estensione dell'efficacia di giudicato fra quelle parti nei suoi confronti; nell'opposizione di terzo revocatoria l'effetto è di eliminare radicalmente la sentenza tra le parti originarie.
Nonostante le differenze tra questi due tipi di opposizione, il procedimento è il medesimo.
Il giudice competente è il medesimo che ha emesso la sentenza impugnata; la domanda si propone con atto di citazione ma nel caso di riti speciali o cassazione si propone mediante ricorso; oltre ai consueti elementi dovrà contenere l'indicazione della sentenza impugnata e nel caso dell'opposizione revocatoria dovrà contenere l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto conoscenza del dolo o della collusione tra le parti.

Anche qui le regole del procedimento sono quelle che valgono davanti al giudice diritto; la proposizione di terzo non ha effetto sospensivo dell'esecuzione però si può proporre un'istanza di sospensione dell'esecuzione nel caso di grave e irreparabile danno.
La decisione del giudice in caso di opposizione di terzo riguarda sia la fase rescindente sia la fase rescissoria: tuttavia una piccola differenza riguarda il fatto che in cui il giudice dichiari o l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'opposizione di terzo, dovrà condannare la parte proponente ad una pena pecuniaria di 2 €.

Qual è il rapporto che esiste tra la sentenza che decide sull'opposizione di terzo e della sentenza opposta? In caso di opposizione di terzo revocatoria, la sentenza opposta viene meno; nel caso di opposizione semplice o ordinaria, in qualche modo il giudicato tra le parti originarie rimane integro per quanto riguarda l'accertamento dei diritti tra le parti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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