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Impugnabilità della decisione del giudice a quo circa la questione di competenza: il regolamento di competenza

Impugnabilità della decisione del giudice a quo circa la questione di competenza: il regolamento di competenza


Diversamente dal regolamento di giurisdizione, l’istituto del regolamento di competenza si configura come un mezzo d’impugnazione EX ART. 323 CPC, perché esso presuppone una pronuncia sulla competenza - anche se nella forma dell’ordinanza -. Nello specifico, EX ART. 47.1 CPC, rubricato "Procedimento del regolamento di competenza", è stabilito che «L'ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA SI PROPONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE CON RICORSO […]»; d’altro canto, EX ART. 47.4 CPC è stabilito che «IL REGOLAMENTO D'UFFICIO È RICHIESTO CON ORDINANZA DAL GIUDICE […]». Inoltre, EX ART. 49.1 CPC, modificato dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «IL REGOLAMENTO (di competenza) È PRONUNCIATO CON ORDINANZA (e non più con una sentenza) IN CAMERA DI CONSIGLIO (quale modalità procedimentale più snella) ENTRO I VENTI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO NELL’ARTICOLO 47, ULTIMO COMMA».

Regolamento necessario di competenza (su istanza di parte EX ART. 47.1 CPC)
L’ordinanza del giudice a quo EX ART. 187.2 CPC è impugnabile solo previa l’istanza (di parte) di c. d. regolamento necessario di competenza: EX ART. 42 CPC, rubricato "Regolamento necessario di competenza" e riformato dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «L’ORDINANZA CHE, PRONUNCIANDO SULLA COMPETENZA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 39 E 40, NON DECIDE IL MERITO DELLA CAUSA E I PROVVEDIMENTI CHE DICHIARANO LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 295 POSSONO ESSERE IMPUGNATI SOLTANTO CON ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA».

Regolamento facoltativo di competenza (su istanza di parte EX ART. 47.1 CPC)
Accanto al regolamento necessario di competenza EX ART. 42 CPC, EX ART. 43.1 CPC, rubricato "Regolamento facoltativo di competenza", è stabilito che «IL PROVVEDIMENTO CHE HA PRONUNCIATO SULLA COMPETENZA INSIEME COL MERITO (come stabilito EX ART. 187.3 CPC. In particolare, è chiaro che, se il giudice a quo si ritiene incompetente, non decide nel merito; quindi, il provvedimento su competenza e merito presuppone che il giudice a quo si ritiene competente! Essendo il nuovo ART. 43 CPC risalente alla LEGGE N. 69 DEL GIUGNO 2009, è ancora molto controverso: si discute se la pronuncia sulla competenza, anche in questo caso, debba avvenire previa ordinanza separata dalla sentenza di merito vera e propria, quale doppione di provvedimenti del giudice a quo che, secondo, la prof. ssa non è molto ragionevole! ) PUÒ ESSERE IMPUGNATO CON L’ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA, OPPURE NEI MODI ORDINARI (cioè con il ricorso per appello. Infatti, l’appello è un c. d. mezzo di impugnazione a critica libera - VS mezzo di impugnazione a critica vincolata -, cioè lo strumento giuridico con cui si può valere qualunque vizio in iudicando o in procedendo della sentenza) QUANDO, INSIEME CON LA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA, SI IMPUGNA QUELLA SUL MERITO». In altre parole, mentre per attaccare l’ordinanza del giudice a quo EX ART. 187.2 CPC l’unico mezzo d’impugnazione possibile è il regolamento di competenza, per attaccare il provvedimento del giudice a quo EX ART. 187.3 CPC il regolamento di competenza è uno strumento d’impugnazione facoltativo, e concorrente rispetto al ricorso per appello.
In particolare, EX ART. 43.2 CPC è stabilito che «LA PROPOSIZIONE DELL’IMPUGNAZIONE ORDINARIA (cioè il ricorso per appello) NON TOGLIE ALLE ALTRE PARTI LA FACOLTÀ DI PROPORRE L’ISTANZA DI REGOLAMENTO».
Poiché sussiste un concorso/una duplice possibilità di scelta dell’attore e/o del convenuto tra istanza di regolamento (facoltativo) di competenza alla Cassazione e ricorso per appello, il favor legis ricade sul regolamento di competenza, poiché la pronuncia della Cassazione ha efficacia panprocessuale e, quindi, vincola anche i giudici dei successivi processi. Nello specifico, per esemplificare il favor legis per il regolamento di competenza, EX ART. 43.3 CPC è stabilito che «SE L’ISTANZA DI REGOLAMENTO È PROPOSTA PRIMA DELL’IMPUGNAZIONE ORDINARIA, I TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DI QUESTA RIPRENDONO A DECORRERE DALLA COMUNICAZIONE DELL’ORDINANZA CHE REGOLA LA COMPETENZA; SE È PROPOSTA DOPO, SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL’ARTICOLO 48 [cioè la sospensione automatica del processo a quo, quale effetto automatico che non c’è mai, in seguito alla proposizione del regolamento di giursdizione. In particolare, EX ART. 48 CPC, è stabilito che «I PROCESSI RELATIVAMENTE AI QUALI È CHIESTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA SONO SOSPESI DAL GIORNO IN CUI È PRESENTATA L'ISTANZA AL CANCELLIERE […]»]».

Regolamento di competenza (sollevato d’ufficio EX ART. 47.4 CPC)
A tal proposito, si veda qui di seguito la translatio iudicii da giudice incompetente a giudice competente e, nello specifico, il regolamento di competenza sollevabile d’ufficio EX ART. 45 CPC dal giudice indicato come competente dal giudice a quo incompetente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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