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L’azione di condanna


Per quanto qui sopra spiegato, l’azione di condanna è l’azione di cognizione, il cui effetto principale/la cui fondamentale peculiarità, rispetto all’azione di mero accertamento e/o all’azione costitutiva, è quello/quella di consentire alla parte a cui favore è stata pronunciata la sentenza di condanna (che è il vincitore creditore) di azionare il processo esecutivo (consistente nella sostituzione della persona dell’obbligato soccombente con un organo coercitivo dello Stato), a fronte del mancato adempimento spontaneo/dell’inottemperanza della controparte soccombente di tale provvedimento del giudice. La sentenza di condanna tradizionale, quindi, è un c. d. titolo esecutivo, cioè un titolo che consente di attivare il procedimento di esecuzione forzata.
Tuttavia, come appena specificato, il processo esecutivo trova un limite nell’incoercibilità dell’obbligazione del soccombente; in altre parole, vi sono i c. d. obblighi di fare infungibili, per i quali non si può avere la sostituzione della persona del debitore con un terzo e, di conseguenza, non può essere azionato un processo esecutivo.


ESEMPIO 1: Se oggetto dell’obbligazione derivante da sentenza di condanna è tinteggiare una parete ed il decoratore soccombente non ottempera, trattandosi di un obbligo di fare fungibile, il decoratore soccombente potrà essere sostituito da un altro decoratore chiamato da un organo coercitivo dello Stato e, di conseguenza, l’azione esecutiva di tale sentenza di condanna sarà proponibile.
ESEMPIO 2: Al contrario, se oggetto dell’obbligazione derivante da sentenza di condanna è dipingere un quadro su commissione ed il pittore soccombente non ottempera, trattandosi di un obbligo di fare infungibile, egli non potrà essere obbligato in modo coattivo a farlo e, di conseguenza, l’azione esecutiva di tale sentenza di condanna non sarà proponibile.

QUALE STRUMENTO PUÒ IMPLICARE L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILI, DERIVANTI DA UNA SENTENZA DI CONDANNA?
Oltre alla tutela residuale del risarcimento del danno, in alcuni ordinamenti molto severi, quali l’Inghilterra, l’inottemperanza al provvedimento/all’ordine dell’autorità giudiziaria - civile e/o penale - è perseguibile penalmente, quale reato di oltraggio alla Corte (= letteralmente, dall’inglese «Contempt of Court»). Nel nostro ordinamento, esiste una norma a tal proposito nel CP, che, tuttavia, non è mai stata applicata.
Al contrario, al fine di spingere il soccombente all’ottemperanza delle sentenze di condanna ad un obbligo di fare infungibile, in Italia da anni si discute circa l’introduzione delle c. d. misure coercitive indirette: lo stesso «Contempt of Court» è una misura coercitiva indiretta, poiché, pur non essendovi una coercizione diretta dell’adempimento dell’obbligazione, il timore di tale perseguibilità penale è un forte stimolo indiretto all’adempimento.
Nello specifico, seguendo il modello legislativo francese del c. d. astreinte, nell’ordinamento italiano si è discusso a lungo circa l’introduzione di sanzioni pecuniare volte ad ottenere l’adempimento della sentenza di condanna; infine, la LEGGE N. 69 DEL 2009 ha introdotto quest’istituto in via generale EX ART. 614 BIS CPC, intitolato "Attuazione degli obblighi di fare infungibili o di non fare" e logicamente collocato nel III Libro CPC, intitolato "Del processo di esecuzione".
In particolare, EX ART. 614 BIS.1 CPC, è stabilito che «CON IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA IL GIUDICE, SALVO CHE CIÒ SIA MANIFESTAMENTE INIQUO, FISSA, SU RICHIESTA DI PARTE, LA SOMMA DI DENARO DOVUTA DALL’OBBLIGATO PER OGNI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA SUCCESSIVA, OVVERO PER OGNI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO. IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER OGNI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA. […]»; quindi, al momento della pronuncia della sentenza di condanna ad un obbligo di fare infungibile o di non fare (cioè non nella fase esecutiva, ma prima ancora che si verifichi l’inadempimento, il che è, quindi, un maggiore stimolo all’adempimento, poiché il soccombente sa già che, se non ottempererà alla sentenza di condanna, andrà in conto a sanzione pecuniaria), il vincitore può domandare al giudice (Ciò significa che la misura coercitiva indiretta può essere stabilita solo su iniziativa di parte e mai d’ufficio) che condanni il soccombente anche a pagare un’eventuale somma di denaro, nel caso di «VIOLAZIONE O INOSSERVANZA SUCCESSIVA, OVVERO PER OGNI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO».
Pertanto, l’ART. 614 BIS.1 CPC lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice nel determinare tale somma di denaro, che, essendo dovuta dall’obbligato soccombente anche «PER OGNI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO», è tanto più elevata quanto più si protrae nel tempo l’inadempimento della sentenza di condanna ad un obbligo di fare infungibile o di non fare; nello specifico, EX ART. 614 BIS.2 CPC, «IL GIUDICE DETERMINA L’AMMONTARE DELLA SOMMA DI CUI AL PRIMO COMMA TENUTO CONTO DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA, DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE, DEL DANNO QUANTIFICATO O PREVEDIBILE E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA UTILE».
QUALE DIFFERENZA C’È TRA L’INNOVATIVO ISTITUTO GENERALE EX ART. 614 BIS CPC E LA PREGRESSA MISURA COERCITIVA INDIRETTA SPECIALE EX ART. 140.7 D. LGS. N. 206 DEL 2005? Nel 2005, con l’emanzione del c. d. Codice del Consumo - che è il D. LGS. N. 206 DEL 2005 -, il legislatore italiano aveva già previsto l’istituto delle misure coercitive indirette nell’ambito della tutela del consumatore: le associazioni dei consumatori possono far valere la c. d. azione inibitoria e, nello specifico, EX ART. 140.7 CODICE DEL CONSUMO, è prevista una misura coercitiva indiretta della sentenza di condanna derivante da tale azione, secondo cui «CON IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO DI CUI AL COMMA 1, IL GIUDICE FISSA UN TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI STABILITI E, ANCHE SU DOMANDA DELLA PARTE CHE HA AGITO IN GIUDIZIO, DISPONE, IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO DA 516 EURO A 1.032 EURO, PER OGNI INADEMPIMENTO OVVERO GIORNO DI RITARDO RAPPORTATI ALLA GRAVITÀ DEL FATTO. […]. TALI SOMME DI DENARO SONO VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AL FONDO DA ISTITUIRE NELL'AMBITO DI APPOSITA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER FINANZIARE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI».
Diversamente dall’istituto generale EX ART. 614 BIS.1 CPC, questa peculiare misura pecuniaria coercitiva indiretta è delimitata ex lege nel suo ammontare «DA 516 EURO A 1.032 EURO», il che lascia un minore margine di discrezionalità al giudice stesso, nel determinarla in termini quantitativi.
Allo stesso tempo, il pagamento di queste somme di denato è versato «ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER FINANZIARE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI», dato che l’azione inibitoria, di cui è così sancito il ritardo nell’adempimento della sentenza, è peculiarmente proposta dall’associazione dei consumatori. Al contrario, EX ART. 614 BIS CPC, il pagamento di tale sanzione pecuniaria è a favore di chi ha vinto la pregressa azione di condanna.

QUALI ULTERIORI EFFETTI HA LA SENTENZA DI CONDANNA TRADIZIONALE, RISPETTO ALL’EFFETTO PRINCIPALE DI EVENTUALE AZIONABILITÀ DEL PROCESSO ESECUTIVO? A. Post sentenza di condanna, il creditore vincitore può procedere all’iscrizione sui beni dell’obbligato soccombente della c. d. ipoteca giudiziale (vs ipoteca legale e/o ipoteca volontaria. L'ipoteca giudiziale è decretata da un giudice a seguito della richiesta di un creditore insoddisfatto; all'origine può dipendere da qualsiasi debito, anche di modesto importo. Ripassare il concetto di ipoteca in diritto privato) EX ART. 2818 C. C., secondo cui «OGNI SENTENZA, CHE PORTA CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA, O ALL'ADEMPIMENTO DI ALTRA OBBLIGAZIONE, OVVERO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI SUCCESSIVAMENTE, È TITOLO PER ISCRIVERE IPOTECA SUI BENI DEL DEBITORE. LO STESSO HA LUOGO PER GLI ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE TALE EFFETTO». Con questa garanzia ipotecaria, il creditore, a cui favore è stata pronunciata la sentenza di condanna, vincola i beni del debitore soccombente al soddisfacimento del proprio credito derivante dalla sentenza di merito.
B. Ulteriore effetto della sentenza di condanna, esclusivamente se passata in giudicato - e, quindi, logicamente non conseguente alla sentenza costitutiva e/o alla sentenza di mero accertamento -, è previsto EX ART. 2953 C. C., secondo cui «I DIRITTI PER I QUALI LA LEGGE STABILISCE UNA PRESCRIZIONE PIÙ BREVE DI DIECI ANNI, QUANDO RIGUARDO AD ESSI È INTERVENUTA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, SI PRESCRIVONO CON IL DECORSO DI DIECI ANNI». In altre parole, la sentenza di condanna passata in giudicato trasforma l’eventuale prescrizione breve in prescrizione ordinaria di 10 anni.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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