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L'estinzione del processo



Adesso passiamo a vedere l'ultima delle vicende anomale che è l'estinzione del processo. Sin ora abbiamo visto delle ipotesi di estinzione causata da inattività delle parti. Esistono due tipi di estinzione: la prima è  a) l'estinzione relativa alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.); la seconda è quella che segue b) all'inattività delle parti.

a)Rinuncia agli atti del giudizio
Quale sarà la parte che rinuncia agli atti del giudizio? Questo vuol dire che è iniziato un processo e si rinuncia agli atti, determinando l'estinzione del processo. La parte che rinuncia agli atti è l'attore. L'art. 306 c.p.c. ci dice che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. Quindi vuol dire che ci sono dei casi nei quali l'attore può rinunciare agli atti del giudizio, ma è necessaria l'accettazione delle altre parti. Se il convenuto non si è costituito sarà necessaria la sua accettazione perché sia efficace la rinuncia agli atti posta in essere dall'attore? No!! Le parti devono essere costituite. Non solo, è necessaria l'accettazione non solo della parte costituita, ma anche di quella che potrebbe aver interesse alla prosecuzione. Quando possiamo dire che ha interesse alla prosecuzione del processo e quindi è necessaria la sua accettazione perché il processo si estingua? Sicuramente se il nostro convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale certamente ha interesse, ha infatti assunto il ruolo di attore. Questo sì. Però si dà un'interpretazione più ampia anche nel caso in cui il convenuto non abbia proposto una domanda riconvenzionale però si ritiene che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo. Poniamo il caso che in convenuto abbia proposto delle eccezioni di merito, potremmo dire che non ha interesse alla prosecuzione del processo? No!! Prosecuzione del processo va intesa come decisione del merito della causa. Se, dunque, il convenuto ha proposto delle eccezioni di merito può benissimo aver interesse alla prosecuzione del processo perché vuole avere anche un rigetto nel merito della domanda. Sicuramente, invece, non ha interesse nella prosecuzione del processo un convenuto che abbia proposto delle eccezioni di rito, quindi che siano volte alla chiusura del processo senza arrivare a una decisione nel merito. Il 2° comma dello stesso articolo riguarda “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione che devono essere fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali”. Quindi occorre una procura ad hoc per poter rinunciare da un lato e dall'altro accettare la rinuncia quando necessaria. Se la rinuncia e l'accettazione sono regolari il giudice dichiara l'estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese l'ultimo comma sancisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Perché sono io che ho chiamato in causa l'altra parte e poi rinuncio agli atti del processo e perciò è giusto che rimborsi le spese alle altre parti. Si distingue tra rinuncia agli atti rispetto alla rinuncia all'azione. Qual è la conseguenza della rinuncia agli atti? L'art. 310 c.p.c. è intitolato “effetti dell'estinzione del processo” ci dice che: “l'estinzione del processo non estingue l'azione, ma rende inefficaci gli atti compiuti […] ”. Ciò significa che la conseguenza dell'estinzione è che diventano inefficaci gli atti del processo nella loro generalità (tra poco vedremo che ci sono in realtà alcuni atti che mantengono la loro efficacia). Però appunto se anche vengono meno tutti gli atti del processo, l'estinzione dello stesso non determina l'estinzione dell'azione. Cosa vorrà dire? Ciò significa che la domanda potrà essere riproposta, sempre che non si sia magari nel frattempo prescritto il diritto, però potrà essere riproposta un'altra domanda. Vi sembra ragionevole questo istituto? Perché io propongo una domanda, instauro un processo e poi perché mai dovrei rinunciare agli atti e quindi determinare l'inefficacia degli atti posti in essere? Però c'è sempre questa possibilità di riproporre la stessa domanda. Dobbiamo pensare che non sia un processo solo caratterizzato da preclusioni. Quindi magari l'attore si rende conto, e anche il suo difensore, che ha sbagliato, che non ha prodotto dei documenti fondamentali, non ha chiamato a rendere la propria testimonianza di testimoni essenziali, però potrebbe preferire chiudere questo processo e ripartire da capo perché non si ha l'estinzione dell'azione.

b)Estinzione per inattività delle parti
Abbiamo poi il secondo tipo di estinzione, quello inerente all'estinzione per inattività delle parti. L'art. 307 c.p.c. riassume i vari casi  “se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si è costituita nei suoi termini, oppure, se dopo la costituzione il giudice, nei casi previsti dalla legge ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto, davanti allo stesso giudice, nel termine di 3 mesi. Il processo riassunto si estingue se nessuna delle parti si costituisce”. Possiamo, dunque, avere una estinzione che segue ad uno dei casi previsti dal 3° comma oppure un'estinzione che si verifica nel caso in cui, dopo la cancellazione della causa dal ruolo, il processo non viene riassunto entro il termine previsto (art. 307 c.p.c.). Nel 3° comma abbiamo quei casi in cui all'inattività segue immediatamente l'estinzione. Un esempio è costituito dal litisconsorzio necessario. Dove abbiamo l'ordine di integrazione del contraddittorio non adempiuto, lì si ha immediatamente l'estinzione del processo, infatti l'art. 307 c.p.c. 3° comma dice che “quando le parti alle quali spetta […] integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito […] dal giudice”. Oppure abbiamo visto il caso della nullità dell'atto di citazione, quando l'attore non adempie all'ordine di rinnovazione\integrazione anche qui si ha l'immediata estinzione. In questi vari casi per i quali il legislatore prevede che all'inattività segua o immediatamente oppure filtrata dalla cancellazione della causa dal ruolo, possibilità della riassunzione inadempiuta preveda l'estinzione, che cosa ci dice il 4° comma dell'art. 307 c.p.c. sulla pronuncia dell'estinzione? Ci dice che “l'estinzione opera di diritto”. Cosa significa? Vuol dire che l'estinzione si verifica indipendentemente dalla pronuncia del giudice. Poi il 4° comma prosegue dicendo che “l'estinzione è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Questo “anche d'ufficio” rappresenta una novità perché prima era prevista l'istanza di parte. La formulazione precedente diceva, infatti, “l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”. Questo voleva dire che era un po' peculiare la disciplina precedente perché ci diceva che si verificava l'estinzione, ma perché il giudice potesse pronunciare, era necessaria l'istanza di parte. Era un'istanza che doveva essere formulata immediatamente dalla parte; invece adesso si prevede che sia pronunciata anche d'ufficio. Da alcuni è stato anche criticato sotto certi profili questo cambiamento, cioè il fatto che il giudice d'ufficio dichiari l'estinzione del processo. Perché può essere criticabile? Sicuramente il legislatore prevedendo la pronuncia d'ufficio ha risolto un caso, cioè quello del litisconsorzio necessario. Prima si poneva il problema che il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nessuna delle parti adempie. Con la disciplina precedente era problematica la cosa perché se non c'era l'eccezione di parte, il giudice d'ufficio non poteva pronunciare l'estinzione, ma al tempo stesso non poteva pronunciarsi nel merito perché a contraddittorio non integro avrebbe emesso una pronuncia inefficace. Quindi si diceva che comunque in questo caso il giudice avrebbe dovuto chiudere il rito al processo anche in assenza dell'eccezione di parte. Sotto questo profilo adesso c'è una formulazione migliore che prevede che in questo caso, comunque d'ufficio, il giudice dichiari l'estinzione. Quindi oggi possiamo avere dei casi in cui c'è stata un'inattività delle parti, però esse vorrebbero la prosecuzione del processo, ma essendo prevista la dichiarazione d'ufficio da parte del giudice abbiamo l'estinzione con l'inefficacia degli atti compiuti. Un altro problema che pone il 4° comma dell'art. 307 c.p.c. è che si prevede la forma “ordinanza” da parte del giudice istruttore e la “sentenza” del collegio. Perché l'ordinanza del giudice istruttore? Perché se vedete all'art. 308 c.p.c. è prevista la possibilità di proporre reclamo, che non è un vero e proprio mezzo di impugnazione, al collegio. Viene richiamato l'art. 178 c.p.c. che ci dice che “l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio” . Il collegio poi provvede con sentenza se respinge il reclamo (se è d'accordo con il giudice istruttore, quindi se conferma l'estinzione del processo), invece con ordinanza non impugnabile se l'accoglie (in tal caso avremo la prosecuzione del processo). Quale può essere il problema che pone il 4° comma dell'art. 307 c.p.c.? Qui viene disciplinata l'ipotesi in cui la causa spetti alla decisione del collegio perché abbiamo questa distinzione giudice istruttore/collegio. Se invece abbiamo una causa che deve essere decisa dal giudice monocratico come si pronuncerà sull'estinzione? Abbiamo anche qui una pronuncia con ordinanza, ma poi sarà reclamabile? No, perché è un reclamo interno, perché nelle cause che devono essere decise dal collegio abbiamo questa prima pronuncia da parte del giudice istruttore che poi è reclamabile dal collegio, che è comunque l'organo che decide la causa. Se invece abbiamo il giudice monocratico di tribunale è lui che decide. Quindi la conclusione è che in realtà la dichiarazione dell'estinzione avviene con sentenza. Una sentenza che poi sarà eventualmente impugnabile, però diventa appellabile perché non essendoci la scissione di queste due figure non abbiamo un collegio al quale proporre il reclamo. Questa possibilità che ci sia ordinanza reclamabile al collegio, ovvero sentenza se l'estinzione è dichiarata dal collegio vale solo per le cause che sono ancora decise dal collegio. Quando invece noi abbiamo solo il giudice monocratico è lui che dichiara l'estinzione con sentenza, la quale sarà appellabile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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