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L'istanza d'ingiunzione EX ART. 186-TER CPC



Si tratta del provvedimento anticipatorio di condanna di più difficile comprensione, perché richiama il procedimento speciale e sommario per ingiunzione, che, come si è già detto, si chiude con un decreto d'ingiunzione pronunciato inaudita altera parte, cioè senza che siano state sentite le ragioni della controparte convenuta. Con l'ordinanza anticipatoria di condanna EX ART. 186-TER CPC, il legislatore CPC ha previsto la possibilità di avere un normale processo a cognizione piena, in cui l'attore può richiedere la pronuncia di un'ordinanza, che ha gli stessi presupposti del decreto ingiuntivo.
Il 1° comma ci dice “fino al momento della precisazione delle conclusioni (qui è identico perché la ratio di questi istituti è di anticipare la sentenza di condanna), quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633 1° comma, n. 1), e 2° comma, e di cui all'art. 634 (quindi si richiamano i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo)”. Quali sono questi presupposti fondamentalmente? Di avere la prova scritta del credito. Quindi quando ci sono i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo, cioè di avere la prova scritta del proprio credito, “la parte può chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, l'ingiunzione di pagamento o di consegna”. Quindi è già più ampio, non è solo una condanna a pagare una somma di denaro o a consegnare dei beni mobili. È simile all'altro provvedimento quindi ci vuole sempre l'istanza di parte sino a quando la causa passa in decisione, c'è questa richiesta al giudice di pronunciare una condanna a pagare una somma di denaro e in più la consegna di beni determinati. Il presupposto, però, è diverso, non è la non contestazione delle somme, ma che sia un credito assistito da prova schietta. Quindi vuol dire che se tu hai quel presupposto che ti farebbe ottenere un decreto ingiuntivo, tu che hai iniziato un normale processo a cognizione piena puoi chiedere al giudice la pronuncia di questa ordinanza.
Cosa deve contenere questa ordinanza? Ce lo dice il 2° comma. Abbiamo detto che il vantaggio che ci dà il 186 bis è di essere titolo esecutivo. Qui non è automatico che quest'ordinanza sia titolo esecutivo. Perché vedete che “è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642 […]”, cioè quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo e cioè quando è basato su una prova scritta particolarmente forte (es. cambiale, assegno bancario, assegno circolare, ecc…). In questi casi l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva. Qui è poco chiara la norma, dice: “nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, 1° comma”. Cosa ci dice il 648 c.p.c.? Cioè quando il diritto nel cui favore è stata pronunciata l'ordinanza, non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Innanzitutto capiamo che mentre nell'altra ordinanza può essere pronunciata solo nei confronti della parte costituita, questa può anche essere pronunciata nei confronti del contumace. Allora vedete che c'è una differenza, che se la controparte è contumace allora perché sia, questa ordinanza, titolo esecutivo immediatamente, deve essere fondata su determinati titoli, quelli elencati all'art. 642. Se invece la controparte è costituita, bisogna vedere che cosa ha fatto questa controparte costituita. Perché questo art. 648 che però è riferito all'opposizione, al decreto ingiuntivo, parla di opposizione che non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Quindi questo significa che se non ci sono delle eccezioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione allora la nostra ordinanza è titolo esecutivo. Quest'esecuzione provvisoria non può mai essere disposta se la controparte, ovviamente costituita, ha disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o proposto querela di falso. Quindi qui ci riallacciamo a quello che abbiamo visto ieri perciò la controparte ha disconosciuto la prova scritta su cui si basa la pronuncia dell'ordinanza oppure ha proposto querela di falso, non può mai essere disposta la provvisoria esecutività. Facendo un confronto con l'ordinanza precedente, l'altra non può essere pronunciata nei confronti del contumace ed è sempre titolo esecutivo. Invece quest'ordinanza non è automaticamente titolo esecutivo, ma deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice. C'è una distinzione a seconda che il soggetto nei cui confronti l'ordinanza è pronunciata si sia costituito o meno nel processo. Se è contumace è possibile avere la provvisoria esecutorietà solo se la prova scritta è particolarmente forte, invece nell'altro caso bisogna vedere qual è il comportamento difensivo del convenuto. Quindi non sarà disposta la provvisoria esecutività se le eccezioni proposte dal convenuto non sono velocemente decidibili. Anche questa ordinanza è un'ordinanza revocabile, ciò significa che potrà essere revocata con la sentenza di merito e in ogni caso assorbita. Cosa succede se si estingue il processo? Abbiamo visto che nell'altro caso l'ordinanza mantiene l'efficacia di titolo esecutivo, questa anche la mantiene, anzi l'ordinanza che non abbia ancora efficacia esecutiva l'acquista. Cosa prevede nel caso in cui la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione sia contumace? L'ordinanza gli deve essere notificata personalmente. In questo caso l'ordinanza deve contenere l'espresso avvertimento che ove la parte non si costituisca entro 20 giorni, l'ordinanza diventerà esecutiva. Quindi nei confronti del contumace ci sono queste peculiarità. Inoltre, ultima peculiarità di quest'ordinanza, è che non solo è titolo esecutivo, con le precisazioni che abbiamo visto che non è automaticamente titolo esecutivo, ma è anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca. Riepiloghiamo questa ordinanza: è sempre necessaria l'istanza di parte? È pronunciabile sino a quando il processo non passa alla fase decisoria? Qual è il suo possibile oggetto? Condanna al pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni mobili. Presupposto per la pronuncia dell'ordinanza: che si tratti di un credito assistito da prova scritta. Quindi differenza rispetto alla precedente. C'è poi il profilo più difficile relativo alla sua esecutorietà che non è automatica, ma deve essere disposta dal giudice con le precisazioni di cui al 2° comma del 186 ter. È un'ordinanza comunque revocabile e se c'è l'estinzione del processo se era già titolo esecutivo mantiene questa sua efficacia, se non lo era acquista efficacia esecutiva. Ci sono poi le peculiarità: quando l'ordinanza è pronunciata nei confronti del contumace gli deve essere notificata personalmente, se poi il contumace non si costituisce l'ordinanza diventa esecutiva nei suoi confronti. Inoltre quest'ordinanza è anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca. Secondo voi vi sembra un istituto che può avere un'ampia applicazione pratica? Perché no? Perché quando il legislatore prevede discipline complesse è difficile che poi queste discipline abbiano poi successo nella pratica, ma poi anche per un motivo di fondo perché se io ho i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo che mi dà la possibilità di avere un titolo esecutivo con gli stessi limiti, ma perché mai io dovrei iniziare un processo a cognizione piena? Chiedo, instauro direttamente un procedimento per ingiunzione, quindi non è molto ragionevole che io inizi un processo a cognizione piena e poi a quel punto chiedo al giudice la pronuncia di un'ordinanza che mi dà lo stesso risultato di un decreto ingiuntivo. In effetti si può avere un avvocato che dice inizio un processo a cognizione piena perché così riesco ad avere un maggior utile. L'avvocato dovrebbe scegliere la via che dà un risultato migliore per i clienti, con l'unica cosa che magari io inizio un processo a cognizione piena e poi a processo a cognizione piena iniziato, io vengo ad avere il presupposto, quindi non avevo la prova scritta nel momento in cui io ho iniziato il processo a cognizione piena, ma vengo in disponibilità della prova scritta a processo di cognizione iniziata. Allora a quel punto faccio quest'istanza di ingiunzione. Però come potete capire finisce per avere, questo istituto, un ambito applicativo modesto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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