Skip to content

La c.d. perpetuatio iurisdictionis


Si è detto che, sia per definire la giurisdizione del giudice civile italiano rispetto a quello straniero, sia per definire la competenza territoriale del foro generale cui l’attore può proporre la causa, il criterio è la residenza o il domicilio del convenuto.
Nel caso in cui, dopo la proposizione della domanda da parte dell’attore, il convenuto cambia la residenza o il domicilio, il giudice a quo né perde la propria giurisdizione, né diventa incopetente, perché, altrimenti, solo per allungare i tempi processuali - attraverso l’ottenimento della translatio iudicii -, il convenuto potrebbe sempre adottare il circolo vizioso del cambio di residenza o domicilio, al fine di sollevare di fronte al giudice a quo l’eccezione di difetto di giurisdizione o l’eccezione d’incompetenza!
Pertanto, EX ART. 5 CPC, rubricato "Momento determinante della giurisdizione e della competenza", è stabilito che «LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA SI DETERMINANO CON RIGUARDO ALLA LEGGE VIGENTE E ALLO STATO DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA (cioè la notificazione dell’atto di citazione al convenuto, o al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice a quo), E NON HANNO RILEVANZA RISPETTO AD ESSE I SUCCESSIVI MUTAMENTI DELLA LEGGE O DELLO STATO MEDESIMO».
Tuttavia, per evitare uno spreco d’attività processuale, se la domanda è proposta ad un giudice, che è incompetente per territorio al momento della sua notificazione o del suo deposito, ma, poco dopo, il convenuto trasferisce la residenza o il domicilio nella sede territoriale del giudice a quo, la giurisprudenza, non applicando rigidamente la perpetuatio iurisdictionis EX ART. 5 CPC, ritiene che il giudice a quo, diventato successivamente competente, non sia incompetente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.