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La Disciplina Codice Civile del mezzo di prova precostituito della scrittura privata

La Disciplina Codice Civile del mezzo di prova precostituito della scrittura privata



Si tratta della scrittura redatta dal privato, di cui, però, non vi è una definizione legislativa.
Quale esplicitazione dell'efficacia probatoria della scrittura privata, EX ART. 2702 Codice Civile è stabilito che «LA SCRITTURA PRIVATA FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO, DELLA PROVENIENZA DELLE DICHIARAZIONI DA CHI L'HA SOTTOSCRITTA, SE COLUI CONTRO IL QUALE LA SCRITTURA È PRODOTTA (nel processo) NE RICONOSCE LA (sua) SOTTOSCRIZIONE, OVVERO SE QUESTA È LEGALMENTE CONSIDERATA COME RICONOSCIUTA [In particolare, EX ART. 2703.1 Codice Civile è stabilito che «SI HA PER RICONOSCIUTA LA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DAL NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE A CIÒ AUTORIZZATO»; più nello specifico, EX ART. 2703.2 Codice Civile è stabilito che «L'AUTENTICAZIONE CONSISTE NELL'ATTESTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA APPOSTA IN SUA PRESENZA. IL PUBBLICO UFFICIALE DEVE PREVIAMENTE ACCERTARE L'IDENTITÀ DELLA PERSONA CHE SOTTOSCRIVE». Quindi, mentre l'atto pubblico è l'atto formato dal pubblico ufficiale, la scrittura privata è l'atto del privato, di cui soltanto la firma è apposta di fronte al pubblico ufficiale, che riconosce/accerta l'identità del soggetto sottoscrivente]».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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