Skip to content

La disciplina CPC della querela di falso, quale giudizio attinente l'efficacia probatoria dell'atto pubblico



Anche se l'atto pubblico, quale prova documentale precostituita, entra nel processo con la sua semplice produzione, la sua efficacia di prova legale EX ART. 2700 Codice Civile può essere inficiata dal procedimento processuale della querela di falso!
EX ART. 221.1 CPC, rubricato “Modo di proposizione e contenuto della querela”, è stabilito che «LA QUERELA DI FALSO [quale giudizio civile, avente ad oggetto la falsità - o la veridicità - dell'atto pubblico prodotto, sotto uno o entrambi i profili EX ART. 2700 Codice Civile. In particolare, si ricordi qui la diversità del giudizio penale del porre in essere documenti falsi EX ART. 537 CPP rispetto alla querela di falso: mentre in quest'ultimo giudizio civile è rilevata l'autenticità o la falsità dell'atto pubblico, nel parallelo giudizio penale ciò che conta è il comportamento di chi ha posto in essere l'atto (pubblico) falso] PUÒ PROPORSI (da parte di colui contro il quale è prodotto l'atto pubblico, al fine di attaccarlo sotto i due profili di efficacia di piena prova EX ART. 2700 Codice Civile) TANTO IN VIA PRINCIPALE (costituendo, quindi, l'unico oggetto di un processo ad hoc), QUANTO IN CORSO DI CAUSA (cioè in via incidentale) IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO (diversamente dall'istanza di verificazione della scrittura privata non autenticata, che EX ART. 215.1 - NUMERO 2- CPC, deve essere proposta dalla controparte durante la prima udienza o nel primo atto di difesa successivo alla sua produzione), FINCHÈ LA VERITÀ DEL DOCUMENTO NON SIA STATA ACCERTATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO».
Quale esplicitamente legislativo di formalità abbastanza pesanti per chi la propone, EX ART. 221.2 CPC è stabilito che «LA QUERELA (quale atto processuale introduttivo del giudizio di querela di falso) DEVE CONTENERE, A PENA DI NULLITÀ, L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE PROVE DELLA FALSITÀ E DEVE ESSERE PROPOSTA PERSONALMENTE DALLA PARTE OPPURE A MEZZO DI PROCURATORE SPECIALE (nel qual caso, quindi, non è sufficiente una procura alle liti generali, ma è necessaria una procura speciale ad hoc), CON ATTO DI CITAZIONE O CON DICHIARAZIONE DA UNIRSI AL VERBALE D'UDIENZA»; inoltre, proprio perché si tratta di un giudizio civile che ha ad oggetto la falsità dell'atto pubblico, quale lesione di un pubblico interesse, EX ART. 221.3 CPC, quale esplicitazione della pervisione generale EX ART. 70.1 - NUMERO 5 - CPC, secondo cui «IL PUBBLICO MINISTERO DEVE INTERVENIRE, A PENA DI NULLITÀ RILEVABILE D'UFFICIO: […]; 5) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE», è stabilito che «È OBBLIGATORIO L'INTERVENTO NEL PROCESSO DEL PUBBLICO MINISTERO».
EX ART. 222 CPC, rubricato “Interpello della parte che ha prodotto la scrittura”, è stabilito che «QUANDO È PROPOSTA QUERELA DI FALSO IN CORSO DI CAUSA, IL GIUDICE ISTRUTTORE INTERPELLA LA PARTE (cioè chiede alla parte) CHE HA PRODOTTO IL DOCUMENTO SE INTENDE VALERSENE IN GIUDIZIO (nonostante il pendente giudizio di querela di falso). SE LA RISPOSTA È NEGATIVA, IL DOCUMENTO NON È UTILIZZABILE IN CAUSA (e, quindi, è come espulso dall'iter processuale in cui lo stesso atto pubblico è stato prodotto); SE È AFFERMATIVA, IL GIUDICE, CHE RITIENE IL DOCUMENTO RILEVANTE, AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA NELLA STESSA UDIENZA O IN UNA SUCCESSIVA […]».
EX ART. 225.1 CPC è stabilito che «SULLA QUERELA DI FALSO PRONUNCIA SEMPRE IL COLLEGIO»: questa disposizione normativa è ancora oggi valida, poiché, essendo ivi obbligatorio l'intervento del pubblico ministero EX ART. 221.3 CPC, la querela di falso è un'ipotesi eccezionale di giudizio così delicato, da richiedere la decisione del Tribunale in composizione collegiale EX ART. 50BIS.1 - NUMERO 1 - CPC, secondo cui «IL TRIBUNALE GIUDICA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE:
1) NELLE CAUSE NELLE QUALI È OBBLIGATORIO L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO».
In particolare, EX ART. 226.1 CPC, rubricato “Contenuto della sentenza”, è stabilito che «IL COLLEGIO, CON LA SENTENZA CHE RIGETTA LA QUERELA DI FALSO, ORDINA LA RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO E DISPONE CHE, A CURA DEL CANCELLIERE, SIA FATTA MENZIONE DELLA SENTENZA SULL'ORIGINALE O SULLA COPIA CHE NE TIENE LUOGO; CONDANNA INOLTRE LA PARTE QUERELANTE A UNA PENA PECUNIARIA NON INFERIORE A € 2 E NON SUPERIORE A € 20»; al contrario, EX ART. 226.2 CPC è stabilito che «CON LA SENTENZA CHE ACCERTA LA FALSITÀ IL COLLEGIO, ANCHE D'UFFICIO, DÀ LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 480 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (oggi sostituite dall'ART. 537 CPP, rubricato “Pronuncia sulla falsità di documenti”, dato che porre in essere documenti falsi costituisce reato!)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.