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La disciplina ex D. LGS. N. 82 del 2005 del mezzo di prova precostituito del documento informatico



L'efficacia probatoria del documento informatico è una tematica abbastanza recente, che si è delineata con l'evoluzione tecnologica a noi contemporanea; infatti, anche se il documento informatico (inteso quale insieme di byte) è assimilabile al genus della scrittura privata, poiché il Codice Civile e il CPC italiani risalgono al 1942, ivi il problema della scrittura privata è stato analizzato, come si è appena visto, solo sotto il profilo dell'autenticità della sua sottoscrizione.
Pre D. LGS. N. 82 DEL 2005, denominato “Codice dell'amministrazione digitale”, l'efficacia probatoria del documento informatico era controversa, anche se, di per sé, esso era ricondotto al genus scrittura privata; infatti, sotto il profilo della sua autenticità/provenienza, diversamente dalla scrittura privata, il documento informatico è molto più facilmente alterabile, perché, mentre le alterazioni della scrittura privata scritta a mano su carta possono essere facilmente individuate da un perito calligrafico - previa scrittura di comparazione e/o simili -, per il documento informatico è molto più complesso!
Al contrario, post D. LGS. N. 82 DEL 2005, le diatribe dottrinali a tal proposito soso state parzialmente superate; in primo luogo, quale definizione legislativa di documento informatico, EX ART. 1 - LETTERA P - DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005 è stabilito che «DOCUMENTO INFORMATICO: LA RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI».
Per stabilire la provenienza del documento informatico, bisogna verificare se la firma elettronica è stata veramente apposta dal soggetto da cui si pensa che esso provenga: quale definizione legislativa di firma elettronica, EX ART. 1 - LETTERA Q - DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005 è stabilito che «FIRMA ELETTRONICA: L'INSIEME DEI DATI IN FORMA ELETTRONICA, ALLEGATI OPPURE CONNESSI TRAMITE ASSOCIAZIONE LOGICA AD ALTRI DATI ELETTRONICI, UTILIZZATI COME METODO DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA». In particolare, per garantire la provenienza della firma elettronica, vi sono i due seguenti metodi fondamentali: la firma elettronica qualificata, definita EX ART. 1 - LETTERA R - DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005 come «LA FIRMA ELETTRONICA OTTENUTA ATTRAVERSO UNA PROCEDURA INFORMATICA CHE GARANTISCE LA CONNESSIONE UNIVOCA AL FIRMATARIO […], CREATA CON MEZZI SUI QUALI IL FIRMATARIO PUÒ CONSERVARE UN CONTROLLO ESCLUSIVO […]»; e la firma digitale, definita EX ART. 1 - LETTERA S - DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005 come «UN PARTICOLARE TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA BASATA SU UN SISTEMA DI CHIAVI CRITTOGRAFICHE, UNA PUBBLICA E UNA PRIVATA, CORRELATE TRA LORO, CHE CONSENTE AL TITOLARE TRAMITE LA CHIAVE PRIVATA E AL DESTINATARIO TRAMITE LA CHIAVE PUBBLICA, RISPETTIVAMENTE, DI RENDERE MANIFESTA E DI VERIFICARE LA PROVENIENZA E L'INTEGRITÀ DI UN DOCUMENTO INFORMATICO O DI UN INSIEME DI DOCUMENTI INFORMATICI».
EX ART. 21.1 DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005, rubricato “Valore probatorio del documento informatico sottoscritto”, è stabilito che «IL DOCUMENTO INFORMATICO (prodotto in giudizio previa la sua apposita stampa), CUI È APPOSTA UNA FIRMA ELETTRONICA, SUL PIANO PROBATORIO È LIBERAMENTE VALUTABILE IN GIUDIZIO (dal giudice a quo), TENUTO CONTO DELLE SUE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DI QUALITÀ, SICUREZZA, INTEGRITÀ ED IMMODIFICABILITÀ»; invece, EX ART. 21.2 DEL D. LGS. N. 82 DEL 2005 è stabilito che «IL DOCUMENTO INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE O CON UN ALTRO TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA, HA L'EFFICACIA (probatoria) PREVISTA DALL'ARTICOLO 2702 DEL CODICE CIVILE (cioè, al pari della scrittura privata legalmente autenticata o riconosciuta dal suo sottoscrivente, «FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO, DELLA PROVENIENZA DELLE DICHIARAZIONI DA CHI L'HA SOTTOSCRITTA»). L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA SI PRESUME RICONDUCIBILE AL TITOLARE, SALVO CHE SIA DATA PROVA CONTRARIA».
Un problema tuttora controverso ed aperto rispetto al documento informatico - e, in particolare, rispetto all'e-mail - è, se, una volta che sia stato prodotto in giudizio, sussista, in capo al suo presunto autore, un onere di disconoscimento, e, allo stesso tempo, in capo a chi intenda comunque produrlo in giudizio, un successivo onere di instaurazione di un giudizio di verificazione, simili a quelli previsti per la scrittura privata non autenticata. Nel silenzio normativo del Codice dell'amministrazione digitale a tal proposito, la posizione dottrinale dominante esclude soprattutto il giudizio di verificazione del documento informatico.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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