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La prova per presunzioni


Non hanno bisogno di prova i fatti notori e i fatti costitutivi non contestati in modo specifico dal convenuto! Inoltre, vige il principio di acquisizione delle prove, da chiunque esse siano fornite e, perciò, indipendentemente dal fatto che a fornirle sia stata la parte processuale onerata o meno! Il fatto che deve sempre e, comunque, essere provato è il c. d. fatto principale: ad esempio, in una causa di risarcimento del danno causato da un incidente stradale, il fatto principale da provarsi consiste nelle modalità con cui è avvenuto l’incidente stradale!
Tuttavia, spesso, nel processo non si ha la prova del fatto principale, ma si ha meramente la prova, il cui oggetto è il c. d. fatto secondario, dalla cui conoscenza il giudice può ricavare la prova del medesimo fatto principale: ad esempio, in una causa di risarcimento del danno causato da un incidente stradale, dalla lunghezza di una frenata, quale fatto secondario, si può risalire alla velocità dell’autoveicolo, quale fatto principale.
Questa è una c. d. prova presuntiva, cioè una prova previa presunzioni semplici - che, nel processo penale, è denominata prova indiziaria, per cui l’indizio è il fatto noto da cui il giudice ricava la prova del fatto ignorato -, disciplinata nel Capo IV del Titolo II del Libro VI CPC, cioè dagli ARTT. 2727 E 2729 C. C..
Quale nozione generale di presunzione, EX ART. 2727 C. C. è stabilito che «LE PRESUNZIONI SONO LE CONSEGUENZE (cioè passaggi logici deduttivi) CHE LA LEGGE O IL GIUDICE TRAE DA UN FATTO NOTO (secondario che, quindi, è provato) PER RISALIRE A UN FATTO IGNORATO (principale che, quindi, non è provato)»: vi possono essere le c. d. presunzioni legali EX ART. 2728 C. C., che si distinguono, a seconda che non sia o sia ammissibile la prova contraria, in presunzioni legali assolute/iuris tantum e presunzioni legali relative/iuris et de iure e che riguardano il diritto civile sostanziale; e le c. d. presunzioni semplici EX ART. 2729 C. C., che riguardano il diritto civile processuale.
In particolare, EX ART. 2729.1 C. C. è stabilito che «LE PRESUNZIONI NON STABILITE DALLA LEGGE SONO LASCIATE ALLA PRUDENZA DEL GIUDICE, IL QUALE NON DEVE AMMETTERE CHE PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI». Poiché il legislatore si è espresso al plurale in questo comma, in via interpretativa, abbastanza discorde, pare che una sola presunzione semplice non è sufficiente a fondare il ragionamento logico deduttivo del giudice da fatto secondario noto a fatto principale ignoto - salvo i casi eccezionali in cui una presunzione è così forte, da fondare da sola il convincimento del giudice -; in particolare, la diffidenza del legislatore civilista nei confronti della prova presuntiva deriva dal fatto che, nel ragionamento presuntivo, sussiste un doppio passaggio logico/una doppia inferenza.
ESEMPIO DI INDIZIO DEL PROCESSO PENALE: Dopo l’avvenuto furto in un appartamento, a poca distanza da esso è ritrovato Tizio - post apposita ispezione - con la refurtiva nelle tasche; applicando il ragionamento presuntivo, da questo indizio si ricava che Tizio è il ladro! E’ chiaro che in questo ragionamento presuntivo c’è un doppio passaggio, perché egli non è stato visto mentre rubava e, di conseguenza, non siamo certi della sua colpevolezza: ad esempio, può essere capitato che il vero ladro, fuggendo, abbia messo nelle tasche di Tizio la refurtiva.
Inoltre, EX ART. 2729.2 C. C. è stabilito che «LE PRESUNZIONI NON SI POSSONO AMMETTERE NEI CASI IN CUI LA LEGGE ESCLUDE LA PROVA PER TESTIMONI».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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