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Limite di giurisdizione EX LEGGE N. 218 DEL 1995

Limite di giurisdizione EX LEGGE N. 218 DEL 1995: difetto di giurisdizione rispetto al giudice straniero non comunitario


Il terzo limite della giurisdizione del giudice civile ordinario, che un tempo era previsto EX ART. 37.2 CPC, mentre ora è previsto EX LEGGE N. 218 DEL 31 MAGGIO 1995 [=Legge speciale di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che individua i casi di difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero non comunitario e, allo stesso tempo, individua quale sia la legge applicabile ad una causa con profili transnazionali. - (Vs REGOLAMENTO UE N. 44 DEL 2001, sostitutivo di una convenzione di Bruxelles, che disciplina i limiti di giurisdizione tra i giudici dei diversi stati membri UE) -], che ha abrogato per assorbimento in se stessa l’originario ART. 37.2 CPC, inerisce il difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario nei confronti del giudice straniero (non comunitario).
I valori/i principi generali che entrano in gioco nello stabilire i criteri di delimitazione reciproca tra le giurisdizioni di due diversi Stati sono il principio generale di economia dell’attività processuale, per cui è del tutto irragionevole che l’ordinamento italiano presti il servizio giustizia per una controversia che non ha alcun collegamento con l’Italia; la tutela del diritto di difesa del convenuto, per cui se l’attore conviene in giudizio davanti ad un giudice italiano un soggetto che vive dall’altra parte del continente, tale convenuto avrà difficoltà, specie a livello di costi, a difendersi di fronte ad un giudice di un paese così lontano; e, infine, l’armonia tra i giudicati italiani e quelli dei paesi stranieri.
Volendo approfondire, pre LEGGE N. 218 DEL 1995, il criterio per delimitare la giurisdizione italiana rispetto a quella straniera era la nazionalità straniera di una delle parti processuali, quale criterio ora abolito.
Al contrario, EX ART. 3.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, rubricato "Ambito della giurisdizione", quale criterio base di delimitazione della giurisdizione italiana rispetto a quella straniera, è stabilito che «LA GIURISDIZIONE ITALIANA SUSSISTE QUANDO IL CONVENUTO È DOMICILIATO O RESIDENTE IN ITALIA, O VI HA UN RAPPRESENTANTE CHE SIA AUTORIZZATO A STARE IN GIUDIZIO A NORMA DELL'ART 77 CPC E NEGLI ALTRI CASI IN CUI È PREVISTA DALLA LEGGE». Da quest’articolo, è chiaro che l’ottica del legislatore italiano del 1995 ner delimitare l’ambito della giurisdizone italiana rispetto a quella straniera è meno rigorosa nei confronti di quella dell’originario legislatore italiano del 1942 e, di conseguenza, il criterio legislativo del domicilio e/o residenza italiani del convenuto concede con una certa larghezza la funzione giurisdizionale al giudice civile italiano. Nello specifico, il fatto, che il convenuto costituito non possa eccepire il difetto di giurisdizione nel caso in cui l’attore non abbia domicilio e/o residenza in Italia, è determinato dalla volontà del legislatore del 1995 di non rendere troppo difficile, da un punto di vista di onere probatorio, la difesa del convenuto!

Tuttavia, qualora non sussista tale criterio di collegamento, EX ART. 4.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, rubricato "Accettazione e deroga della giurisdizione", è stabilito che «QUANDO NON VI SIA GIURISDIZIONE IN BASE ALL’ART. 3, ESSA NONDIMENO SUSSISTE SE LE PARTI L’ABBIANO CONVENZIONALMENTE ACCETTATA E TALE ACCETTAZIONE SIA PROVATA PER ISCRITTO (quale espressa e concorde accettazione della giurisdizione italiana, entro un apposito accordo scritto tra attore e convenuto), OVVERO IL CONVENUTO COMPAIA NEL PROCESSO, SENZA ECCEPIRE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO (quale tacita ed implicita accettazione della giurisdizione italiana, entro la c. d. comparsa di risposta)»; alllo stesso tempo, EX ART. 4.2 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, è stabilito che «LA GIURISDIZIONE ITALIANA PUÒ ESSERE CONVENZIONALMENTE DEROGATA A FAVORE DI UN GIUDICE STRANIERO O DI UN ARBITRATO ESTERO, SE LA DEROGA È PROVATA PER ISCRITTO E LA CAUSA VERTE SU DIRITTI DISPONIBILI».
In ogni caso, tale accordo scritto tra l’attore ed il convenuto al fine di optare per la giurisdizione italiana non può essere mai concluso nel seguente caso: EX ART. 5 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, rubricato "Azioni reali relative ad immobili siti all’estero", è stabilito che «LA GIURISDIZIONE ITALIANA NON SUSSISTE RISPETTO AD AZIONI REALI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO».

La disciplina del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti del giudice straniero è più complessa e limitata, rispetto a quella EX ART. 37 CPC, secondo cui il difetto di giurisdizione può essere rilevato sempre sia d’ufficio, sia dal convenuto; nello specifico, EX ART. 11 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, rubricato "Rilevabilità del difetto di giurisdizione", è stabilito che «IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE PUÒ ESSERE RILEVATO, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO, SOLTANTO DAL CONVENUTO COSTITUITO CHE NON ABBIA ESPRESSAMENTE [Ciò significa che, a proposito dell’accettazione della giurisdizione italiana, non deve esserci un accordo scritto tra attore e convenuto costituito EX ART. 4.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995] O TACITAMENTE [Ciò significa che non deve esserci un comportamento del convenuto costituito, da cui sia possibile dedurre la sua accettazione della giurisdizione italiana; nello specifico, EX ART. 4.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, tale condotta tacita è descritta nel seguente modo: «IL CONVENUTO COMPAIA NEL PROCESSO (cioè si costituisca nel processo civile), SENZA ECCEPIRE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO (cioè la c. d. comparsa di risposta, vs il c. d. atto di citazione, quale primo atto dell’attore)»] ACCETTATO LA GIURISDIZIONE ITALIANA. È RILEVATO DAL GIUDICE D’UFFICIO, SEMPRE IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO, SE IL CONVENUTO È CONTUMACE, SE RICORRE L’IPOTESI DELL’ART. 5 [Ciò significa che, qualora si tratti di un’azione reale relativa ad immobili siti all’estero, anche se il convenuto costituito accetta espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana, il difetto di giurisdizione può comunque essere rilevato d’ufficio dal giudice civile italiano!], OVVERO SE LA GIURISDIZIONE ITALIANA È ESCLUSA PER EFFETTO DI UNA NORMA INTERNAZIONALE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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