Skip to content

Principi sovranazionali in materia di processo (civile ordinario di cognizione)


Oltre ai tre parametri di cui sopra (=Decisione giusta e corretta + Tempo ragionevole + Costo contenuto), il legislatore italiano deve anche tener conto, a livello europeo, dell’ART. 6.1 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, rubricato "Diritto ad un processo equo", quale norma sovranazionale circa principi cardine/garanzie fondamentali in materia processualcivilistica: «OGNI PERSONA HA DIRITTO AD UN’EQUA E PUBBLICA UDIENZA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE, DAVANTI AD UN TRIBUNALE INDIPENDENTE E IMPARZIALE COSTITUITO PER LEGGE, AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEI SUOI DIRITTI E DEI SUOI DOVERI DI CARATTERE CIVILE […]».
Da questa norma, in primo luogo, si ricava il diritto di azione/di accesso alla giustizia/di rivolgersi ad un giudice di ogni cittadino per la «DETERMINAZIONE DEI SUOI DIRITTI E DEI SUOI DOVERI DI CARATTERE CIVILE». Inoltre, si ricava esplicitamente il principio dell’indipendenza ed imparzialità del giudice funzionario di stato; allo stesso tempo, è esplicitato il parametro/la garanzia del termine ragionevole di giudizio.
Infine, se pur non espressamente stabilito dall’ART. 6.1 CEDU, la giurisprudenza della Corte Europea ha ricorrentemente ribadito il c. d. principio della parità delle armi: le parti devono essere trattate in modo eguale davanti al giudice, cioè devono avere eguali facoltà di fronte al giudice.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.