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Procedimento probatorio di richiesta di informazioni alla PA (vs Procedimento probatorio di esibizione di documenti)



Quale istituto molto discusso, EX ART. 213.1 CPC, rubricato “Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione”, è stabilito che «FUORI DEI CASI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 210 E 211, IL GIUDICE PUÒ RICHIEDERE D'UFFICIO (vs presupposto di istanza di parte per l'ordine di esibizione) ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE INFORMAZIONI SCRITTE RELATIVE AD ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA, CHE È NECESSARIO ACQUISIRE AL PROCESSO»: si tratta di un vero e proprio ordine di esibizione di documenti formulato nei confronti della PA? No, secondo la prof. ssa, è una sorta di testimonianza scritta richiesta dal giudice a quo alla PA, terza al processo civile pendente.
L'ambito di applicazione di questo istituto si è abbastanza svuotato, divenendo estremamente residuale, perché, oggi, le parti processuali hanno a disposizione il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che è spettante a tutti i privati cittadini EX LEGGE N. 241 DEL 1990; quindi, solo nel caso in cui, post esercizio di tale diritto di accesso, la parte non riesca ad avere tali informazioni dalla PA, ella può ricorrere a questo istituto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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