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Titolo IV del Libro I CPC: dell'esercizio dell'azione


L'art. 99 cpc lo abbiamo già menzionato più volte, è quello relativo al "principio della domanda", il principio dispositivo. Quindi "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". È il principio della domanda che abbiamo detto incontra solo delle eccezioni molto limitate, quando è il giudice d'ufficio (casi eccezionalissimi) ad iniziare il processo oppure il PM.
Anche dell'art. 100 cpc ne abbiamo già parlato, è quello che ci dice che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". Quand'è che abbiamo citato questa norma dell'interesse ad agire? Dal punto di vista concettuale l'interesse ad agire è una delle c.d. condizione dell'azione. Però questa nozione, secondo la giurisprudenza, gioca un ruolo importante rispetto ad una determinata azione di cognizione: l'azione di accertamento mero, dove appunto secondo la giurisprudenza, bisogna vedere caso per caso se chi propone la domanda ha interesse ad agire. Si dice che solo in relazione alle azioni di mero accertamento questa condizione dell'azione assume un suo rilievo autonomo e preciso. L'altra condizione dell'azione quel'è? È la c.d. legittimazione ad agire. Non ha molto rilievo la legittimazione ad agire. Chi è il soggetto legittimato ad agire? In linea di principio chi propone la domanda è il titolare del diritto però la legittimazione ad agire come condizione dell'azione è una condizione per proporre la domanda. Perciò è sufficiente che il soggetto si affermi titolare del diritto che fa valere, perché sarà poi solo alla fine del processo che noi sapremo se quel soggetto è effettivamente titolare del diritto. Quindi condizione è sufficiente che io mi affermi titolare di quel diritto.
L'art. 101 cpc, che è anche una norma fondamentale, è quella del principio del contraddittorio che si collega a quale principio fondamentale? Quello del diritto di difesa. Ci dice che "il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa." Questo vuol dire che affinché il giudice decida sulla domanda deve essere instaurato il contraddittorio nei confronti della controparte. Questo per garantire il suo diritto di difesa.
All'art.101 cpc abbiamo quella che viene chiamata "una visione statica" del contraddittorio perché ci dice che bisogna che la parte venga citata nel processo. Quella "e" viene letta come "o", la parte deve essere regolarmente citata o deve comunque comparire nel processo. Perché se noi la leggessimo come "e" vorrebbe dire che la parte non solo deve essere citata(quindi posta in condizione di partecipare al processo) ma deve anche essere presente nel processo, comparire, quindi costituirsi nel processo. Perché se no basterebbe che la controparte non si costituisse, se noi dicessimo che è necessaria la sua costituzione per avere una decisione del giudice daremmo al convenuto un bello strumento per bloccare sempre l'azione dell'attore. Bisogna però avere una nozione "dinamica" del contraddittorio dovuto al diritto di difesa in ogni grado del processo, perciò non soltanto la mia controparte deve essere posta in condizione di partecipare al processo ma deve avere in condizioni di parità la possibilità di difendersi in qualsiasi momento del processo.
Vedete il secondo comma dell'art.101 cpc, anche questo è nuovo. Sempre per attuare il contraddittorio, ci dice il secondo comma, che se il giudice "ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". La riprenderemo più avanti, ma si era dibattuto molto. "La questione rilevata d'ufficio": in quale situazione siamo? Quand'è che abbiamo una questione rilevata d'ufficio? Questione: quale sinonimo possiamo indicare? Quando abbiamo l'eccezione che può essere sollevata dalla parte e rilevata d'ufficio dal giudice. Abbiamo visto che certe eccezioni sono riservate alle parti e che certe sono rilevabili d'ufficio. Qual'è la regola e qual è l'eccezione? Sono in genere rilevabili d'ufficio o in genere sono riservate alle parti? Rilevabili d'ufficio dal giudice. Poniamo il caso che un fatto costitutivo, modificativo, estintivo sia comunque stato allegato al processo però la parte non abbia proposto la relativa eccezione e questa sia rilevata d'ufficio dal giudice, il giudice se pensa di basare la sua decisione su questa questione deve dare alle parti la possibilità di far valere le sue osservazioni al riguardo. Poniamo il caso che emerga dagli atti del processo, che ci troviamo di fronte ad un contratto nullo, la nullità è rilevabile d'ufficio, il giudice se però ritiene di basare questa questione la sua decisione deve dare alle parti la possibilità di far valere le sue osservazioni al riguardo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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