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Divieti di perizia nel processo penale


E’ fatto divieto di perizia criminologia sull’imputato, cioè perizia rivolta ad accertare la sua personalità o la sua capacità a delinquere: sono ammesse soltanto quelle perizie che tendono ad accertare una malattia mentale.
La ratio sta nell’esigenza di tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato, e infatti la perizia criminologia darebbe per scontata la reità dell’imputato.
Il nostro ordinamento fa divieto di accertamento corporale coattivo, ma la Corte Costituzionale ha affermato con chiarezza che l’esigenza di acquisire la prova di un reato costituisce  un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, e perciò ha consentito l’accertamento corporale coattivo in presenza di determinati requisiti:
a. formali,
- la legge deve indicare i casi e i modi di accertamento, quindi riserva di legge rinforzata;
- il giudice deve autorizzare l’accertamento, quindi riserva di giurisdizione in quanto l’accertamento coattivo comporta una limitazione della libertà personale;
b. sostanziali,
- l’accertamento non deve violare la dignità della persona umana, né porre in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute dell’interessato.
Finché il legislatore non interverrà in materia gli accertamenti corporali non potranno essere imposti coattivamente, ma necessiteranno del consenso dell’interessato.
L’intervento legislativo si è limitato al tema del prelievo di materiale biologico, cioè ha consentito il prelievo coattivo di capelli e di saliva effettuabile ai fini dell’identificazione personale nei confronti dell’indagato, o anche di una persona non indagata, ma soltanto nell’ambito dei rilievi urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria.
Ove il consenso non sia prestato, è necessaria una previa autorizzazione concessa dal PM.
Un altro esempio di accertamenti coattivi legittimi è quello in materia di violenza sessuale e pedofilia, imposto agli imputati per individuare patologie sessualmente trasmissibili.
Tale accertamento coattivo si svolge nel solo interesse della salute della persona offesa e non nell’interesse pubblico all’accertamento dei fatti nel processo penale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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