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Giurisdizione e “giusto processo” nel processo penale


L’indipendenza del giudice è garantita dalla Costituzione attraverso un apposito organo, e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura.
L’imparzialità del giudice è stabilità dal nuovo comma 2 dell’art. 111 cost. in base al quale "ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale".
In determinate situazioni nelle quali il giudice è, o appare, parziale, egli ha il dovere di astenersi e se non lo fa le parti possono ricusarlo.
Non esistono controlli esterni al potere giurisdizionale per l’ovvio motivo che, altrimenti, questo non sarebbe più indipendente.
I controlli sono previsti all’interno dello stesso potere giurisdizionale: vi sono giudici che esaminano il processo in primo grado, in secondo grado e, infine, vi è un organo unico, la Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità.
Tutto ciò realizza il c.d. giusto processo, senza il quale non vi può giurisdizione così come la intende la Costituzione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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