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Il procedimento nell'ambito del processo penale


Il Pubblico Ministero chiede al GIP l’autorizzazione a disporre le intercettazioni; l’autorizzazione è data dal giudice con decreto motivato.
Una volta ottenuto il provvedimento, il Pubblico Ministero emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni.
Nei casi di urgenza l’intercettazione è disposta dal PM, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre 24 ore decorrenti dal proprio provvedimento.
Il giudice entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato.
In caso di mancata convalida, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati.
Le utenze intercettabili sono sia le utenze riferibili agli indagati , sia quelle riferibili ai testimoni, sia, infine, le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagato o da testimoni.
Le comunicazioni intercettate sono registrate; delle operazioni è redatto verbale.
La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto delle registrazioni, anche sommariamente: c.d. brogliacci d’ascolto, utilizzabili già durante le indagini preliminari.
La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sono trasmessi immediatamente al Pubblico Ministero e devono essere depositati in segreteria.
Una volta effettuato il deposito, deve essere dato avviso ai difensori che possono ascoltare le registrazione ed esaminare gli atti.
Il giudice ha un limitato potere di filtro: deve stralciare le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione e deve disporre l’acquisizione delle registrazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti.
Lo stralcio può essere richiesto dalle parti o operato d’ufficio dal giudice.
Successivamente il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni.
Soltanto a questo punto la persona interessata può chiedere al giudice, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della registrazione che la riguarda; il giudice accoglie la richiesta se la documentazione non è necessaria per il procedimento.
Si hanno divieti di utilizzazione per le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti o con modalità diverse da quelle previste dalla legge.
Le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione sono distrutte su ordine del giudice, salvo che costituiscano corpo del reato.
Di regola i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti.
Restano comunque utilizzabili come “notizia di reato” per altri procedimenti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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