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Il segreto professionale dei giornalisti


Il segreto professionale dei giornalisti è stato concesso, seppur con certi limiti:
può essere mantenuto solo relativamente ai nomi delle persone dalle quali è stata appresa una notizia di carattere fiduciario;
può essere opposto soltanto dai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale;
il giornalista è comunque obbligato a indicare al giudice la fonte delle sue informazioni quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede, e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte di notizia.
Nei casi nei quali il giornalista può conservare il segreto sulla fonte, perché la notizia non riguarda l’esistenza di un reato ma di una sua circostanza, la notizia stessa non è utilizzabile nel processo a causa del divieto che riguarda la testimonianza indiretta.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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