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La decadenza nel processo penale


Denota la perdita del potere di porre in essere un atto a causa del mancato compimento dello stesso entro un termine perentorio, rendendo l’atto eventualmente compiuto oltre tale termine invalido.
Lo svolgersi del procedimento penale comporta una successione di atti e tale successione deve avvenire in un ordine prestabilito.
Gli strumenti che impongono una determinata cadenza al procedimento sono denominati termini, essi indicano il momento in cui un atto può o deve essere compiuto.
Sono termini perentori quelli che prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo; se tale periodo è superato, il soggetto decade dal potere di compierlo validamente.
I termini sono previsti a pena d decadenza soltanto nei casi espressamente determinati dalla legge.
Sono termini ordinatori quelli che definiscono i limiti temporali entro cui un atto deve essere compiuto, ma dal superamento della loro scadenza non deriva alcuna conseguenza di tipo processuale: l’atto è validamente compiuto anche se realizzato dopo il decorso del termine.
Semmai il soggetto, che ha compiuto l’atto oltre il termine ordinatorio, può subire conseguenze di tipo disciplinare ove il superamento della scadenza non abbia una valida giustificazione.
Sono termini dilatori quelli con i quali si prescrive che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso.
Attraverso questo tipo di termini l’ordinamento dà alle parti la garanzia di disporre del tempo necessario per organizzare la propria difesa.
Il regime giuridico fa conseguire agli atti che non rispettano i termini perentori l’inammissibilità.
Da ciò si desume che al decorso di un termine perentorio sono ricollegate due sanzioni processuali:
- dal punto di vista soggettivo, relativo all’estinzione del potere di compiere l’atto, si fa riferimento al concetto di decadenza;
- dal punto di vista oggettivo, relativo al regime dell’atto compiuto oltre il termine, il codice prevede la sanzione dell’inammissibilità.
Ove la legge non preveda la decadenza, né l’inammissibilità, l’atto compiuto oltre il termine è valido.
Il termine stesso, in tal caso, deve ritenersi di tipo ordinatorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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