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La dipendenza dall’autorità giudiziaria


Sono previsti vari strumenti che rafforzano la direzione funzionale spettante all’autorità giudiziaria.
La finalità è quella di attuare il principio costituzionale secondo cui "l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria" evitando così il prodursi di conflitti col potere esecutivo.
Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, pur restando i singoli ufficiali e agenti sotto la dipendenza organica del corpo di appartenenza:
Sezioni di polizia giudiziaria, hanno il maggior grado di dipendenza, sono costituiti presso gli uffici del Pubblico Ministero di primo grado e sono composti, di regola, da ufficiali e agenti della polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria e il singolo magistrato del Pubblico Ministero dispone direttamente del personale della sezione incaricando nominativamente gli incarichi.
Servizi di polizia giudiziaria, minor grado di dipendenza funzionale, sono costituiti presso i corpi di appartenenza.
Si considerano servizi di polizia tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria.
Il magistrato del Pubblico Ministero dà un incarico non personalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria, bensì impersonalmente all’ufficio.
Altri uffici di polizia giudiziaria, sono, residualmente, tutti gli uffici di polizia non ricompresi nelle sezioni o nei servizi che restano, comunque, sotto la dipendenza della magistratura.
Ciò in base al principio generale secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati dall’autorità giudiziaria.
Il potere disciplinare spettante alla magistratura è azionabile dal procuratore generale presso la Corte d’Appello.
La decisione spetta ad un organo composto da due giudici e da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Soggetta alla giurisdizione disciplinare è, oltre al personale delle sezioni e dei servizi, qualsiasi altra persona che abbia la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Oggetto del potere disciplinare sono gli illeciti che riguardano l’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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