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La nozione di intercettazione nell'ambito del processo penale


Per intercettazione si intende quella attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza.
I requisiti sono:
Segretezza, i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione.
Strumenti di percezione, il soggetto che capta deve usare strumenti tecnici di percezione particolarmente invasivi e insidiosi, idonei a superare le cautele elementari, che dovrebbero garantire la libertà e segretezza del colloquio, e a captarne i contenuti.
Clandestinità, il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino.
L’intercettazione così definita, è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del Pubblico Ministero e su autorizzazione del GIP nei casi e modi previsti dalla legge.
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti è ammessa, di regola, fuori dal domicilio privato.
In via eccezionale l’intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita anche nel domicilio privato se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Differente dalla intercettazione, perché non ha per oggetto una comunicazione, è il pedinamento mediante apparecchiatura satellitare GPS.
Parimenti è estranea all’intercettazione la acquisizione dei tabulati del traffico telefonico.
Rientra tra le intercettazioni ambientali, la ripresa audiovisiva di comportamenti comunicativi che si svolgono in luoghi di privata dimora.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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