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Le finalità delle indagini preliminari


Il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
Gli elementi acquisiti servono al Pubblico Ministero per ottenere dal GIP i vari provvedimenti che soltanto quest’ultimo può disporre: misure cautelari, autorizzazione alle intercettazioni, ecc…
Pertanto i risultati delle indagini possono essere utilizzati tanto dal parte del PM, quanto da parte del giudice per emettere i provvedimenti che limitano in vario modo le libertà garantite dalla Costituzione.
Gli elementi acquisiti nelle indagini sono utilizzati nelle prime due fasi procedimento (indagini preliminari e udienza preliminare).
La formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante, e in tali casi il giudice può utilizzare in dibattimento gli elementi raccolti durante le indagini preliminari.
In conclusione, gli elementi di prova acquisiti sono valutati, in primo luogo, dal Pubblico Ministero per decidere se esercitare l’azione penale; in secondo luogo sono utilizzati come prove dal GIP nel momento in cui questo pronuncia i provvedimenti di sua competenza; infine sono utilizzati, sia pure in via eccezionale e con determinate cautele, dal giudice del dibattimento per emettere la decisione finale.
E’ a causa, appunto, di questo allargamento delle finalità delle indagini preliminari che oggi si ritiene di dover tutelare anche in questa fase, il diritto alla difesa e il diritto alla prova.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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