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Le ispezioni nell'ambito del processo penale


Consistono nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Hanno prevalentemente una finalità descrittiva.
Sono disposte, di regola, dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Se necessario l’ispezione si svolge con l’impiego di poteri coercitivi: sia il giudice che il Pubblico Ministero possono chiedere l’intervento della polizia giudiziaria.
L’ispezione personale ha una normativa particolare, innanzi tutto l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia.
L’ispezione personale deve essere eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona umana, e in alcuni casi può essere compiuta anche per mezzo di un medico.
L’ispezione di luoghi o cose hanno diversa disciplina.
La persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, ed anche l’imputato, hanno diritto, se presenti, ad avere copia del decreto che autorizza l’ispezione.
L’autorità giudiziaria ha il potere di ottenere che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.
Nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale l’ispezione di persone, luoghi o cose è disposta dal giudice.
Nel corso delle indagini preliminari l’ispezione è disposta, di regola, dal Pubblico Ministero che può delegare la polizia giudiziaria.
L’ispezione è compiuta dalla polizia di propria iniziativa solo in situazioni di urgenza sotto la forma di “accertamenti e rilievi”, che possono riguardare solo le persone e in ogni caso si tratta di un istituto diverso da quelle dell’ispezione personale.
Quando il Pubblico Ministero procede all’ispezione personale, il difensore dell’indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima.
Nei casi di assoluta urgenza, il Pubblico Ministero può procedere anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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