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Criterio gerachico di risoluzione delle antinomie

Criterio gerachico di risoluzione delle antinomie di legge

In caso di contrasto tra 2 norme,  poste da fonti non equiparate, si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto + elevato (lex superior derogat legi inferiori).
La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento, che è effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma.
Vizio
A seguito della dichiarazione di illegittimità, l’atto , la disposizione o la norma perdono validità, perché affetta da un vizio genetico consistente nel non aver rispettato la gerarchia delle fonti. In particolare vi sono 2 tipi di vizi:
-formali: riguardano la forma dell’atto, che può essere, per  esempio, emanato da un organo non competente.
-sostanziali: riguardano i contenuti normativi di una disposizione, che per esempio può essere viziata perché produce una antinomia.
Annullamento
Quando un giudice dichiara l’illegittimità di atto normativo, questa dichiarazione ha effetti generali (erga omnes): in seguito ad essa l’atto non può + essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all’annullamento.
Al contrario dell’abrogazione, con l’annullamento vi è la conseguente caducazione degli effetti dalla norma prodotti non  solo per il futuro(pro futuro), ma anche per il passato(ex tunc), quindi con efficacia retroattiva non operante però per i rapporti conclusi.
Nello specifico, gli effetti dell’annullamento si avvertono solo per quei rapporti giuridici ancora azionabili, che si definiscono pendenti(o aperti), in contrapposizione ai rapporti esauriti(o chiusi)che non possono + essere dedotti davanti al giudice.
In genere i rapporti si chiudono con il decorso del tempo(estinzione del diritto per prescrizione: perdità della possibilità di esercitare il dir, cioè decadenza), oppure per volontà dell’interessato(acquiescenza), o ancora perché il rapporto è stato definito con una sentenza ormai non + impugnabile (giudicato).

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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