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Definizione di diritto alla libertà personale

Essa è prevista dall’art13 cost. Storicamente consiste nella libertà dagli arresti, ossia nell’habeas corpus, quindi solo lo stato rispettando l’art13 può limitare la libertà fisica delle persone, e allo stesso tempo lo stato deve garantire la libertà personale di tutti gli individui nei confronti degli altri soggetti. 
La tutela della libertà personale, comprende anche il divieto di violenza morale, ovvero una coercizione che offenda la dignità della persona comportandone la degradazione giuridica. A garanzia della libertà personale ci sono gli strumenti della riserva assoluta di legge e della riserva giurisdizionale. Ma  la polizia giudiziaria, per finalità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che limitano la libertà personale, da sottoporre a convalida dell’autorità giudiziaria entro 96 ore. Tale arco temporale è scandito in un segmento di 48 ore assegnate alla polizia giudiziaria e in un altro di 48 ore per i provvedimento giudiziario di convalida.
La costituzione ha previsto anche altre disposizioni in tema di tutela della persona:
-sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è vietata ogni violenza fisica o morale (art13);
-le pene non devono consistere in trattamento contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art.27cost);
-è vietata la pena di morte;
-deve sussistere proporzionalità tra la gravità della pena sanzionata e la gravità del reato commesso.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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