Skip to content

Legislazione relativa alla libertà di iniziativa economica

E’ sancito dall’art41 cost. Il dettato costituzione nello specifico prevede forma di bilanciamento tra l’iniziativa economica privata e l’interesse collettivo, e quindi:
-il comma 2 dell’art41 dispone che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla libertà, sicurezza e alla dignità umana;
-il comma 3, dispone che il legislatore debba fissare i programmi ed i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere utilizzata e coordinata a fini sociali.
Ma la norma in esame sembra essere destinata all’obsolescenza, perché l’appartenenza dell’Italia alla comunità europea comporta infatti un sistema economico molto lontano dall’applicazione di strumenti di dirigismo pubblico dell’economia La scelta comunitaria è quella di una regolamentazione esterna del mercato per garantire la concorrenza  ed impedire la costituzione di posizioni dominanti: in quest’ottica opera l’antitrust.
Stessa sorte sembra dover avere l’art 43cost che consente la nazionalizzazione e la collettivizzazione di determinate imprese. L’unico caso di nazionalizzazione della storia repubblicana è quello delle aziende produttrici di energia elettrica, che ha dato via all’ENEL.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.