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Forme di Governo

La forma di Governo è distaccata da quella di stato, e può quindi seguire un’altra direzione, infatti, essa si differenzia secondo vari caratteri: 1) secondo il numero di governanti in cui troviamo la monarchia il potere nelle mani di una sola persona detta monarca, aristocrazia più soggetti hanno in mano il potere, democrazia il potere è ripartito tra più soggetti e il popolo non è estromesso dalle funzioni istituzionali, la democrazia rappresentativa che è una forma di democrazia realizzata con il consenso del popolo ed è una forma di governo indiretta. 2) secondo la fonte: in monarchia il potere in mano ad un re o sovrano, qui il potere era tramandato per generazione; repubblica il popolo sceglie le persone che governano il paese. 3) secondo delle modalità dell’esercizio del potere: forme di governo assolute in cui tutti i poteri sono attribuiti a un’unica persona; forme di governo costituzionale dove o poteri sono esercitati da organi diversi è nata dopo le rivoluzioni (Montesquie). 4) secondo il numero dei partiti troviamo le situazioni bipartitiche in cui vi sono solo due partiti e sono riconosciute le minoranze; pluripartitiche in cui tutti i partiti hanno pari dignità sociale.
La prima forma di governo che si è instaurata negli stati assoluti è stata la monarchia assoluta stabilitasi nella fase in cui prevalsero gli stati assoluti; il sovrano era l’unico centro di potere ed era l’unico titolare di essi. Nel passaggio da stato assoluto a quello liberale s’instaurò la monarchia costituzionale grazie anche alla nascita della corte costituzionale, in questo caso si sottrae al sovrano il potere legislativo, che spetta al parlamento rappresentante della borghesia. Montesquie elabora a seguito della rivoluzione francese la teoria della frantumazione dei poteri, dove i poteri sono tripartiti in legislativo,esecutivo e giudiziario. Al re rimanevano poteri quali: scioglimento delle camere e potere di veto sulle leggi del parlamento. La forma di monarchia costituzionale trova la sua fine con la nascita del governo parlamentare che s’insinua tra re e capo dello stato/re. Il potere è tolto al sovrano ed è assegnato al parlamento. Il governo parlamentare si divide in due fasi: parlamentarismo dualista in cui il governo è titolare del potere esecutivo e il parlamento titolare del potere legislativo; l’altra fase è il parlamentarismo monista, dove il capo dello stato e parlamento non si relazionano.
Forma di governo a debole razionalizzazione, è la forma di governo esistente in Italia, c’è la tripartizione dei poteri che sono costituzionalmente garantiti e tutti e tre hanno pari dignità sociale. In Italia il Consiglio Superiore della Magistratura garantisce l’autonomia del potere giudiziario; il parlamento è titolare di una funzione di controllo nei confronti del governo, mentre il governo è titolare di una funzione legislativa che lo induce a erogare decreti legislativi e decreti legge; tra governo e parlamento esiste un rapporto di fiducia. La corte costituzionale giudica la legittimità delle leggi, è la sua funzione principale e controlla quindi anche il lavoro del parlamento.
La forma di governo presidenziale è tipica del nord America, è nata prima della monarchia assoluta in seguito alla dichiarazione d’indipendenza, che è una dichiarazione firmata dagli stati americani per essere indipendenti l’uno dall’altro; poi con la costituzione degli stati uniti d’America si formano gli stati federali che si differenziano l’uno dagli altri perché ognuno di essi ha le proprie peculiarità. La costituzione Americana è nata un secolo dopo la divisione delle colonie, si compone di un preambolo e da sette articoli. Le modifiche della costituzione (emendamenti), sono scritte a parte cioè creano nuovi emendamenti senza modificare quelli già esistenti; la costituzione è rigida e breve, infatti, non comprende i principi generali. Questa forma prende il nome di governo presidenziale perché è composta da un presidente e un compromesso, entrambi questi corpi elettorali hanno una legittimazione autonoma ed entrambi sono eletti dal popolo. L’election day, è il martedì successivo al primo lunedì di novembre, in questo giorno si eleggono il congresso ed il presidente direttamente dal popolo. Il presidente ha una durata della carica di quattro anni, può essere eletto solo due volte ed è capo della forza armata e titolare del potere esecutivo. I giudici della corte costituzionale sono quindici, tra questi cinque sono eletti dal presidente. Impeachment è la violazione della corte costituzionale da parte del presidente.
Il congresso è un organo parlamentare bicamerale imperfetto, è composto di due camere: quella dei rappresentanti, dove vi sono tanti rappresentanti quanti sono i cittadini in proporzione agli stati; e la camera del senato federale che sono cento due per ogni stato e non in proporzione agli stati. Tra le due non esiste alcun rapporto fiduciario.
Forma di governo direttoriale, è tipica della Svizzera, c’è un corpo elettorale (parte di popolo che ha diritto al voto) che elegge il Parlamento si compone della camera bassa che rappresenta l’intero territorio e il consiglio degli stati che rappresenta i quattro cantoni. Il direttorio è nominato dal Parlamento, comprende potere esecutivo e capo dello stato e si compone di cinque membri. In questa funzione di governo la funzione di capo dello stato lo svolge a turno un membro del direttorio.
Forma di governo semipresidenziale, tipica della Russia e della Francia, è una forma a metà strada tra quella presidenziale e il governo parlamentare. È caratterizzato da elementi del governo parlamentare (fiducia) e da elementi del governo presidenziale (poteri), qui c’è la legittimazione autonoma del corpo elettorale.
Il presidente (capo dello stato) è eletto direttamente dal popolo, è indipendente dal parlamento e nomina il premier e i ministri. Questa forma di governo può essere: bicefala quando vi è separazione di poteri tra presidente e parlamento; con preminenza del presidente dove il presidente ha poteri maggiori rispetto al premier (Francia, Russia); con preminenza del premier dove il premier ha maggiori poteri rispetto al presidente (Austria).
Il diritto di voto l’art. 48 presenta la disciplina del diritto di voto, è uno dei tipici diritti politici. Il primo comma disciplina la cittadinanza, cioè uno status che attribuisce diritti e doveri, per avere diritti politici bisogna possedere la cittadinanza. Il secondo comma tratta i requisiti del diritto di voto, il voto è personale libero e segreto. In passato i voti non avevano la stessa valenza infatti, i voti dei lord in Inghilterra valevano doppio. Nel 2006 è stato approvato il voto domiciliare, cioè far votare da casa una persona affetta da una malattia tale da costringerlo a rimanere attaccato ai macchinari. Il requisito per votare è quello di avere la cittadinanza e non ci devono essere cause di capacità civile e/o cause di capacità penale.
I sistemi elettorali: indicano gli insiemi delle regole che disciplinano l’esercizio del diritto di voto, collegio elettorale: sono dei collegi in cui si vota possono essere unilaterali o plurinominali. Nei sistemi di votazione si può essere in presenza di maggioranza: assoluta (50% +1), relativa (in base ai frequentanti), qualificata (maggioranza dei 2/3). La formula elettorale è il meccanismo in cui si assegnano i seggi, sono dei metodi matematici di calcolo che traducono i voti in seggi. Abbiamo due tipi fondamentali di sistemi elettorali: sistema maggioritario e sistema proporzionale. Il primo identifica chi prende più voti e si differenzia sistema maggioritario a turno unico (i seggi vanno a chi prende la maggioranza relativa, tipica in Canada e Inghilterra), sistema maggioritario a doppio turno (è il più utilizzato perché considera la maggioranza assoluta, il secondo turno rappresenta il ballottaggio); il sistema proporzionale invece è detto a macchina fotografica perché in pratica fotografa la società, distribuisce i seggi in proporzione alle liste che vincono, è garantita in questo sistema la presenza delle minoranze.
Le liste si dividono in bloccata (l’elettore non può scegliere il candidato ma solo il partito), non bloccata (l’elettore potrà scegliere il candidato), esiste inoltre una clausola di sbarramento dove le liste che hanno raggiunto una certa quota percentuale, vedranno assegnarsi alcuni seggi.
In Italia i sistemi elettorali hanno subito una serie di vicissitudini, si utilizzò prima il sistema di tipo maggioritario, poi fu introdotto il sistema proporzionale utilizzato fino agli anni 90.
Dal 1979 ogni stato ha adottato una legge per disciplinare il parlamento europeo, nel parlamento europeo, l’Italia è suddivisa in 5 grandi circoscrizioni, ognuna don i suoi candidati, dispone di 72 seggi, si possono scegliere tre candidati per ogni circoscrizione, si utilizza un sistema proporzionale. Nel caso in cui un candidato ricopre un’altro incarico, allora si parlerà di incompatibilità del candidato. Se si dovesse incorrere in problemi concernenti l’eleggibilità di un candidato, queste funzioni saranno di competenza delle magistratura ordinaria, essa è formata da quindici ordinari che si occupano di questioni civili e penali. Inoltre ci sono i giudici civili che si occupano delle questioni pubbliche; ed i giudici amministrativi che si occupano delle operazioni elettorali. La camera e il senato hanno il controllo di verifica dei poteri, la cui decisione finale spetta all’assemblea.
Per il parlamento europeo saranno competenti: il TAR del Lazio (per le questioni elettorali), e la corte d’appello competente per territorio, per le questioni soggettive. Per la disciplina delle campagne elettorali, ci sono dei problemi per il finanziamento dei partiti, e il problema della par condicio.
Legge porcellum: legge 270 del 2005, ha introdotto il premio di maggioranza, privilegia il voto di partito, prevede un sistema proporzionale con numerose soglie di sbarramento.
 Quoziente dei resti più alti: forma elettorale più utilizzata ancora oggi, introduce un sistema proporzionale di coalizione con eventuale premio di maggioranza e clausola di sbarramento. Si formano le coalizioni, per cui l’elettore sceglierà il partito. Con le coalizioni ci sarà un unico leader,le liste saranno bloccate, il sistema innovativo per la raccolta delle firme: cioè non è necessaria la sottoscrizione per coalizioni già presenti da tempo nella scena parlamentare, le nuove forze politiche sono obbligate a raccogliere le firme da presentare almeno un mese prima alle elezioni, è presente una scheda unica per senato e parlamento, possibilità di premio di maggioranza per la coalizione che riceve più voti.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO di Marco D'Andrea
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