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Autotutela e diritto di sciopero. Sciopero nella Costituzione


L’autotutela degli interessi collettivi

Manifestazione dei sindacati, l’autotutela è un insieme di comportamenti che mira ad esercitare pressione nelle controparti (datore di lavoro) per fare o non fare qualcosa.
Alcuni comportamenti sono garantiti, altri sono vietati, altri sono civilmente illeciti.
Uno di questi è lo sciopero.

Sciopero e diritto: lineamenti storici

Fino al 1889 era reato così come ogni forma di coalizione per la tutela di interessi economici. Con l’emanazione del nuovo codice penale fu abrogato il divieto di coalizione e con esso il reato di sciopero purché senza violenza o minaccia. anche se fu considerato inadempienza contrattuale.
Con l’ordinamento corporativo si tornò alla repressione penale, anche nel successivo codice penale del 1931, tuttora vigente. Si puniva in particolare i dipendenti pubblici.
Non furono abrogate dopo la caduta del regime fascista.

Lo sciopero nella Costituzione

l’art.40 garantisce il diritto di sciopero, nell’ambito delle leggi che lo regolano. Venne ripresa dalla Cost.francese del 1946.
Così l’art.40 è di sostegno all’art.39 per operare nel mercato di iniziativa economica dell’art.41. E’ quasi garanzia della libertà sindacale.
Lo sciopero è uno strumento per la promozione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali. Tende a rimuovere le disuguaglianze sociali effettive fra le posizioni di prestatore e datore di lavoro.

La precettività della norma Costituzionale

L’art.40 Cost. è di immediata attuazione, abrogando esplicitamente le norme che incriminavano lo sciopero. E’ un diritto pubblici soggettivo di libertà.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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