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La contrattazione e la legge. Inderogabilità unilaterale e fissazione dei "tetti"



L’inderogabilità unilaterale della legge

L’autonomia privata è subordinata alla legge. Poste le norme di legge, il ccnl ed anche individuale, può solo migliorarle a favore del lavoratore.

La fissazione di “tetti” alla contrattazione

L’ipotesi che la legge impone al ccnl “tetti” migliorativi si è realizzata nel 1977 dove un D.L. stabiliva che i ccnl non potessero disporre sistemi di indicizzazione dei salari al costo della vita più favorevoli di quello in atto. Si propose l’incostituzionalità come porre un limite alla contrattazione sindacale (art.39 Cost.).
Ma la Corte rigettò le eccezioni in quanto l’art.39 non era stato attuato e quindi non si ipotizzava conflitto fra attività normativa dei sindacati e del parlamento.
Il problema si ripropose nel 1984 che limitò la dinamica di indicizzazione che portò a problemi in quanto la Cgil era contraria ed anche il Pci.
La Corte rigettò perché non era contrattazione ma concertazione.


Problema: gli interventi legislativi che limitano la contrattazione, sono legittimi?
 
da un lato non c’è una riserva normativa in favore della contrattazione che esclude la legittimità di leggi sulle materie dei contratti
dall’altro la contrattazione trova tutela nel 1°comma art.39 Cost.

Futuri interventi legislativi sui limiti delle contrattazione faranno discutere ma si dovranno muovere in questi due principi.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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