Skip to content

Decreto legislativo 546/1992: ART. 18 – il ricorso

Il processo è introdotto con un ricorso del contribuente, con un atto del difensivo, con il quale si contesta il fondamento della pretesa tributaria. Mentre l’appello può essere introdotto con un atto presentato o dal contribuente o dalla finanza.
Il comma 3 indica che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art.12 (ossia la procura) salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente dal contribuente, ma può essere sottoscritto solo per le cause con un valore non superiore a 5000€.
Il 4 comma indica che il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 o non è sottoscritto come previsto dal 3 comma. Nel ricorso ci vuole il codice fiscale del professionista, non solo del contribuente.
Il comma 2 indica gli elementi:
- indicazione della commissione provinciale adita (onorevole commissione provinciale di …);
- indicazione del ricorrente, del suo legale rappresentante, della residenza legale o del domicilio, nonché del codice fiscale;
- indicazione dell’atto impugnato;
- indicazione dell’agenzia e dell’ufficio contro cui si agisce;
- oggetto della domanda, consiste nella domanda che è proposta al giudice;
- motivi in fatto e in diritto mediante i quali si contesta la pretesa tributaria (causa petendi).

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.