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Decreto legislativo 546/1992: ART. 4 – competenza per territorio

Le commissioni tributarie regionali hanno competenza per l’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione. La commissione tributaria regionale ha come circoscrizione la regione. In alcune regione vi sono delle sedi staccate della commissione regionale, come la Lombardia che ha una sede staccata a Brescia che ha come territorio di competenza Brescia, Bergamo e Mantova che hanno una propria commissione provinciale. Contro le sentenze di Brescia, Mantova e Bergamo va proposto presso la commissione staccata di Brescia, presso la commissione regionale di Milano. Anche l’Abruzzo ha una sezione staccata di Pescara.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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