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Definizione del concetto di solidarietà tributaria

Non sempre e non solo dell’adempimento di un tributo è responsabile un solo soggetto, ma capita che all’adempimento di un tributo possono essere responsabili più soggetti. Si pone quindi il problema della solidarietà tributaria. Il principio cardine è che nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ciascuno è sempre tenuto per l’intera obbligazione di fronte ad una caso di solidarietà, e qualunque soggetto che adempie, libera tutti gli altri, questo a tutela dell’Amministrazione.
La solidarietà si distingue in:
- PARITETICA : il presupposto è realizzato dai coobbligati. L’adempiente può agire anche verso un solo soggetto, l’avviso di accertamento avrà effetto solo verso il soggetto notificato e non ci sarà espansione dell’atto verso gli altri soggetti. Chi deve pagare ha diritto di rivalersi sugli altri coobbligati solamente pro quota.
- DIPENDENTE : si verifica quando un obbligato principale realizza il presupposto. Nell’imposta di registro il notaio deve provvedere a versare l’imposta, se non vi provvedono le parti. Lo Stato lo grava di questa posizione di garanzia, dandogli in cambio la possibilità di portare a casa ciò che ha pagato in tutto da ciascuno.
Vengono applicati i principi dell’art.24 della Costituzione, che tutela ciascuno per agire, anche verso l’Amministrazione.
Nel 1968 è stata emanata una sentenza che non individua più un unico rapporto, ma bensì più rapporti, dove ciascuna si rapporta con l’amministrazione finanziaria. La sentenza regge tutt’ora il sistema della solidarietà.
La Corte di Cassazione prevede che gli effetti favorevoli si estendono a tutti gli altri, ma quelli sfavorevoli no.
Il principio viene poi ripreso nel 1991 dalle Sanzioni Unite: l’effetto favorevole ottenuto da uno dei coobbligati che ha agito in giudizio per contestare l’operato dell’Amministrazione, si estende a tutti gli altri. Mentre l’attività sfavorevole non si espande.
Questo sistema aveva portato alla parcellizzazione dell’accertamento, ossia il fatto che l’interpretazione di dire che la soggettività passiva deve essere interpretata come un insieme di rapporti i quali corrono almeno per gli effetti sfavorevoli in via autonoma, portava alla problematica di avere un effetto distorto sulle conseguenze sostanziali dell’accertamento. E in riferimento ai casi in cui qualcuno impugna, nel 2007 le Sanzioni Unite è stato stabilito che anche tutti gli altri soggetti devono essere chiamati nel processo. Ha risolto il problema che questa nuova visione della solidarietà portasse anche a giudicati diversi sulla stessa questione.
L’Amministrazione Finanziaria, nel procedimento di accertamento, non svolge un’attività discrezionalità, deve agire per riportare nelle casse dello Stato quello che non è stato versato e non può mai rinunciare, quindi tutte le volte in cui si realizza il presupposto, l’amministrazione deve verificare se è stato effettuato il pagamento, e in ogni caso deve procedere all’accertamento e poi alla riscossione. Questa viene definiti indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Nell’accertamento con adesione c’è una rinuncia, o meglio concordato stabilito dalla legge per finalità di percepire il più velocemente possibile un tributo. Ad esempio il concetto di indisponibilità si va ad incrociare con il concetto del condono. Il condono prevede che si dichiari quanto si è evaso e sulla base di questo si paga un’imposta anche se più agevolativa. Sul condono la Corte di Giustizia e la Commissione Europea si pronunciavano sul condono IVA, ritenendo il condono non ammissibile.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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