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Diritto tributario internazionale o convenzionale

Diritto tributario internazionale o convenzionale

Sono le convenzioni tra stati volte a limitare le doppie imposizioni. C’è un problema di territorialità in ordine alla tassazione. Si parla di soggetti non residenti, o soggetti residenti nel territorio dello stato che producono reddito all’estero. I criteri per l’individuazione della territorialità sono due:
- CRITERIO DELLA TASSAZIONE DEL REDDITO MONDIALE : per soggetti residenti nel territorio dello Stato. Concorrono alla formazione del reddito, tutti i redditi ovunque prodotti.
- CRITERIO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO : per soggetti non residenti, questi sono assoggettati ad imposta in Italia in relazione ai redditi ivi prodotti.
Questi due criteri sono previsti dall’ordinamento nazionale. Però gli stessi sono previsti da tutti gli ordinamenti tributari. Quindi se in ciascun ordinamento è previsto che il reddito è tassato secondo questi due criteri, si verifica una doppia imposizione, una nello stato in cui il reddito viene prodotto, una nello stato in cui il soggetto è residente. Da qui la necessità di convenzioni che tentano di eliminare la doppia imposizione.
Non esiste una convenzione tra tutti gli Stati dell’Unione Europea che evita la doppia imposizione, il diritto tributario comunitario non regolamenta questa materia, ma esistono convenzioni bilaterali tra i vari Stati, indipendentemente che questi rientrino nell’Unione Europea. Le convenzioni rispettano un modello standard, il modello OCSE (Organizzazione Comunitaria per lo Sviluppo Europeo). Ad esempio questo prevede che il reddito fondiario è tassato nello stato in cui si trova l’immobile. Mentre per il reddito d’impresa, se il soggetto estero non ha una stabile organizzazione, questo viene tassato nel paese di residenza.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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