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Esecuzione forzata del pagamento dei tributi

L’esecuzione forzata si articola in tre momenti:
- pignoramento;
- vendita;
- assegnazione del ricavato.
Il concessionario può disporre il fermo amministrativo dei mobili registrati, ottiene così l’effetto di vietare ad esempio la circolazione del veicolo fermato.
L’effetto del ruolo si limita nei confronti dei soggetti iscritti. Da un punto di vista operativo la vera e propria cartella viene inviata ad uno, se ci sono più soggetti, agli altri viene inviata una raccomandata che segnala l’iscrizione al ruolo.
L’amministrazione può quindi agire solo nei confronti di un soggetto, però ovviamente l’effetto dell’iscrizione è limitata a quel soggetto.
I versamenti avvengono attraverso l’F24, con il quale i contribuenti versano in modo anche cumulativo, sia le imposte dirette, indirette, sia i contributi assistenziali e previdenziali che le ritenute. Il modulo si può recuperare presso le banche e ciascun tributo è individuato con un codice. In questo modo si può ottenere la compensazione tra partite attive e passive. La compensazione attualmente è possibile anche tra tributi differenti.
Altra possibilità è quella del rimborso delle somme con segno attivo. Solitamente si sceglie la compensazione perché è più veloce.
Art.86 del DPR 600/73 prevede il fermo dei beni del contribuente.
Sin dall’inizio ci si è posti il problema di quale giudice poteva impugnare il fermo amministrativo del veicolo. Fermo amministrativo significa che il concessionario fa un’iscrizione al PRA, e dal momento dell’iscrizione il contribuente non può più utilizzare il mezzo, pena confisca.
L’art.86 non dice di fronte a quale giudice bisogna far valere il fermo. Il nostro sistema giurisdizionale prevede diversi giudici: penale, per i reati, tutto ciò che è legato alla legge punitiva dello Stato (arresto, reclusione, ammenda); civile, per le liti esecutive.
Il fermo non avrebbe avuto una così ampia discussione, se non fosse che la nostra giurisdizione riconosce anche una terza giurisdizione: giudice amministrativo, che si occupa delle liti tra il privato e la Pubblica Amministrazione che esercita un potere. Il privato si relazione all’Amministrazione in una posizione di interesse legittimo.
Inoltre c’è un giudice speciale, già presente da prima del 1948, che si occupa di tutti i tributi.
Giurisdizione significa che una determinata questione deve essere decisa da quella tipologia di giudice, dal giudice competente per territorio, per materia.
Nell’ambito della giurisdizione amministrativa si trova il TAR (1° grado) e il Consiglio di Stato (2° grado).
Dove non c’è norma, le giurisdizioni sono competente a seconda delle materie e l’istituto del fermo è l’istituto che è stato più travolto da questioni giurisdizionali, perché all’inizio la Corte di Cassazione (apice della giurisdizione civile e penale), disse, nella forma delle Sezioni Unite, che il fermo amministrativo doveva essere deciso dal giudice civile e questo orientamento inizialmente fu condiviso anche dal Consiglio di Stato (apice della giustizia amministrativa si 2° grado). La Cassazione inizialmente vide il fermo come un mezzo da utilizzare prima dell’esecuzione forzata. Fino ad ora la Cassazione ribadisce quanto detto.
Il Consiglio di Stato nel 2006 ha cambiato orientamento, con una sentenza dice che la giurisdizione è del giudice amministrativo, seguendo l’orientamento tributario. Se il fermo è corrisposto in conseguenza di un inadempimento tributario, il giudice deve essere quello tributario, perché la legittimità del fermo è subordinata alla legittimità della pretesa dell’Amministrazione Finanziaria.
Per altro, il legislatore nel 2006 interviene con una norma tutt’ora vigente e con dei problemi, dicendo che il fermo è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Il legislatore inserisce nell’elenco degli atti impugnabili, nell’art.19 del decreto 546/92 il fermo dei mobili registrati, questo inserimento. Però alcuni letta la norma sbagliavano per eccesso, perché alcune commissioni ritenevano di avere giurisdizioni su tutte le tipologie di fermo, anche per i fermi del codice della strada.
C’erano tre opzioni giurisdizionali:
- civile;
- amministrativa;
- tributario.
Il 5 giugno del 2008 interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel frattempo anche la Corte Costituzionale era stata investita del problema (Corte che vagli al legittimità delle leggi). La Corte nel marzo e maggio 2008 dice che la giurisdizione tributaria deve essere legata alla cura del rapporto tributario, ossia il giudice tributaria si deve rifare solo su ciò che consegue le violazioni tributarie. La Corte vuole contrastare quella non condivisibile interpretazione dell’intervento del 2006 del legislatore. È quindi competente qualora il fermo sia conseguenza di una violazione tributaria. La Cassazione nel 2008 prendendo spunto dalla decisione della Corte Costituzionale, afferma che il giudice tributario ha giurisdizioni solo nel caso in cui il fermo sia un fermo di natura tributaria, ex art.86, e non fermo che derivi dalla violazione del codice della strada. Deve quindi valutare che il fermo è stato disposto ex art.86 e quindi o valuta essa la causa, o rimanda al giudice civile se il fermo è conseguenza della violazione del codice della strada.
Succede spesso che chi è evasore abbia fermi amministrativi sullo stesso veicolo, alcuni civili e altri tributari.
Nel 2008 la Cassazione interviene anche per questo problema: il privato deve rivolgersi al giudice civile, per il fermo come conseguenza della violazione del codice della strada, e al giudice tributario per le violazioni tributarie.
Il problema rimaneva ancora per il Consiglio di Stato, per evitare che prendesse decisioni che riaprissero il caso.
Nel 2010 la Cassazione dice che il proprio orientamento espresso nel 2008 sia definitivo: la giurisdizione si ripartisce i casi a seconda della natura che li ha prodotti. Il nostro ordinamento prevede che la giurisdizione in via generale è del giudice civile, quindi se non è disposto diversamente se ne deve occupare il giudice civile, è solo una norma che sposta la giurisdizione.
Il colpo definitivo lo da il Consiglio di Stato il 12 marzo con la sentenza 1620, si attesta su quanto detto dalla Cassazione, perché afferma che deve essere in ogni caso valutato il collegamento tra la misura del fermo e il diritto che la controversia lega alla misura cautelare. Inoltre l’attuale principio a seguito di altre sentenze è diventato generale. Quindi quando il fermo deriva da una violazione contabile, bisogna rispettare il principio definitivo, e quindi sarà la Corte dei Conti a doversi occupare di questo fermo.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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