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Metodi di accertamento fiscale

I metodi di accertamento sono i metodi attraverso i quali l’amministrazione giunge all’avviso di accertamento. Questi metodi si intersecano con i metodi con i quali si individua il quantum dovuto di imposta.
L’amministrazione finanziaria attraverso il metodo analitico devo ricostruire l’imponibile di imposta. Questo è un metodo che permette una forte difesa del contribuente oggetto delle verifiche. L’amministrazione con questo metodo deve dare la motivazione del perché non c’è quella detrazione o deduzione.
Ma in alcuni casi, quelli in cui il reddito complessivo netto si discosta per almeno ¼ a quello dichiarato, rispetto a quanto è identificabile da parte dell’amministrazione, la via è quella dell’accertamento sintetico. In questo caso si utilizza il sistema del redditometro: con un decreto ministeriale si sono individuati degli indici. Per l’amministrazione è sufficiente individuare gli indici. Ad esempio se un soggetto ha la barca, deve avere almeno 100000€ di reddito imponibile. A questo punto è il contribuente che deve dare la prova contraria.
C’è poi il metodo analitico puro che si occupa della contabilità; l’analitico induttivo nel quale l’amministrazione va oltre alla contabilità e costruire in maniera extracontabile la situazione.
L’accertamento analitico contabile consta delle singole componenti del reddito dichiarato. È un accertamento semplice, facilmente contestabile dal contribuente, ci si attiene alla documentazione a qualcosa che materialmente c’è, all’esame degli atti presentati dal contribuente all’amministrazione.
Con il metodo analitico induttivo, quando c’è discordanza tra il prezzo di vendita e il valore normale di un bene, l’amministrazione sostiene che questa è una presunzione qualificata che il prezzo non è quello effettivo ma c’è del nero, in questo caso rispetto alle attività non dichiarate il contribuente è tenuto a versare le imposte. Il metodo per individuare queste infedeltà sono gli studi di settore.
In alcuni casi si prescinde dalla contabilità, ed è il caso in cui la contabilità manchi oppure ci sono omissioni e falsità gravi e frequenti. L’amministrazione ha il diritto/dovere di individuare l’imponibile rispetto a dati esterni, statistici e quindi individuare in modo induttivo extracontabile l’imponibile.
I metodi di accertamento del reddito di impresa e di lavoro autonomo sono equivalenti ai metodi di accertamento dell’IVA.
In base al metodo analitico, vi sono determinati elementi che l’ufficio può prendere in considerazione, come i dati e le notizie di cui l’ufficio entra in possesso.
La differenza principale tra il metodo analitico e il metodo sintetico sta nella caratteristica delle presunzioni, nel primo caso devono essere qualificate. La cassazione ritiene che sia sufficiente che ci sia una sola presunzione, e non una pluralità di presunzione.
La presunzioni consiste nel desumere da un fatto noto, un fatto ignoto. Il problema che si pone è quello del nesso di casualità. In base alla Cassazione per questo nesso di casualità è sufficiente la mera probabilità. Non è necessario che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile desumere dal fatto noto, ma basta la probabilità che da quel fatto possa desumersi il fatto noto.
La stessa giurisprudenza della Cassazione esclude la possibilità per l’Amministrazione dell’utilizzo delle PRESUNZIONI A CATENA: il presunto non può essere utilizzato come base per presumere un altro fatto. Quindi il fatto noto da cui desumere la presunzione, non può consistere a sua volta in una presunzione, se no sulla base di una presunzione, si fonda un’ulteriore presunzione. Alla base della presunzione deve sempre esistere un fatto noto che sia certo.
Al primo comma dell’art.39 è disciplinato l’accertamento analitico, al secondo comma l’accertamento sintetico.
In giurisprudenza viene detto che la fattispecie prevista alla lettera d) del primo comma dell’art.39 si parla di un metodo induttivo che si basa su presunzioni semplici, che non hanno un grado di certezza che presumono le presunzioni qualificate.
Gli elementi presi in considerazione nel redditometro rappresentano delle presunzioni semplici, che non sono previste nell’ambito dell’accertamento analitico. È però in corso un aggiornamento del redditometro che è fermo dal 1992, con nuovi indici di capacità contributiva.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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