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Metodo sintetico di accertamento tributario

Nell’accertamento sintetico si va a vedere il reddito complessivamente dichiarato dal contribuente e non le singole di categorie di reddito.
L’ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi, quando il reddito complessivo si discosta da almeno ¼ rispetto a quello dichiarato. La rettifica del maggior reddito in capo alle persone fisica è basata sull’esame delle spese sostenute, questo è una metodologia di accertamento di riguardo al reddito non come entrata (nuova ricchezza), ma reddito spesa, la spesa è un sintomo di consumo, di ricchezza, chi non ha reddito non può consumare.
Esempi di fatti certi su cui si basa l’accertamento sintetico: possesso di beni mobili, beni mobili registrati, collaboratori domestici, tenute di caccia, stipulazione di contratti assicurativi.
Affinché scatti l’accertamento sintetico devono sussistere congiuntamente due requisiti:
- il reddito accertabile si discosta per almeno ¼ da quello dichiarato, c’è la tolleranza del 25%. Il maggior reddito accertabile sinteticamente si deve discostare per almeno ¼ rispetto a quello dichiarato;
- questo scostamento deve risultare per due o più periodi di imposta.
C’è un termine per l’accertamento, questi due o più periodi di imposte non è necessario che siano consecutivi, ma solo perché non è indicato nulla.
L’amministrazione deve comunque dimostrare, offrire degli elementi tali da indicare che via sia un tenore di vita superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Non può limitarsi ad utilizzare automaticamente i criteri indicati dal redditometro, e effettuare l’accertamento a prescindere dalla posizione fiscale del contribuente. L’amministrazione quando vuole procede all’accertamento notifica un questionario al contribuente in cui gli chiede di indicare tutti i beni posseduti compresi i valori mobiliari.
L’accertamento sintetico è basato su due elementi:
- tenore di vita, indice di spesa, di cui il redditometro è espressione;
- investimenti patrimoniali, sia immobiliare, che mobiliare.
Nulla esclude che quando è arrivato l’avviso di accertamento il contribuente dimostri con un atto difensivo all’amministrazione, corredato da idonea documentazione, che il suo reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (sempre nei limiti dei 60 giorni).
Dal reddito complessivo non sono deducibili gli oneri di cui all’art.10. Quindi il reddito complessivo è un’entità astratta.
Le disposizioni del comma 4 si applicano anche quando il contribuente non risponde ai questionari.
La differenza tra il metodo analitico e quello sintetico sta nel fatto che nell’accertamento analitico l’amministrazione può utilizzare solo presunzioni qualificate.
Tutte le presunzioni ammettono la prova contraria da parte del contribuente.
Il problema delle presunzioni è che, posto che deve esistere un fatto, noto, il nesso tra fatto noto e fatto ignoto deve essere necessario, indispensabile o basta una mera probabilità che dal fatto noto possa desumersi il fatto ignoto? Oggi la Cassazione ritiene che vi sia una sufficiente probabilità che da quel fatto noto consegua il fatto ignoto.
L’art.39 (da studiare riga per riga): 1 comma riguarda il metodo analitico, il 2 comma riguarda il metodo sintetico. In questo articolo ci stiamo occupando dell’accertamento del singolo reddito di impresa o del singolo reddito di lavoro autonomo, non il reddito complessivo.
L’amministrazione può procedere in due modi:
- o fa una rettifica del reddito complessivo della persona fisica e opera con i criteri di cui all’art.38: determina un reddito complessivo netto;
- o si ferma alla singola categoria di reddito e segue i criteri indicati dall’art.39.
L’amministrazione può agire come meglio crede, ma agendo sulla singola categoria di reddito, devo rispettare i criteri dell’art.39.
L’incompletezza del singolo reddito può essere desunta o da ispezione effettuate nei confronti del singolo contribuente, o dall’inesattezza dei registri contabili sulla scorta di fatture e di altri atti.
L’inesistenza di attività dichiarate o passività può essere desunta anche sulla base di presunzioni, ma siamo nel campo dell’accertamento analitico, quindi le presunzioni devono essere qualificate. Se ci sono più presunzioni, tutte devono concordare verso quel risultato, non devono essere contraddittorie. L’effetto della tenuta regolare delle scritture contabili,è che l’ufficio può utilizzarle perché hanno un alto grado di attendibilità.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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