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Deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore


A) Come si è visto, non è ammessa la deduzione fiscale dei componenti negativi, che non siano imputati al CE. Il principio è derogato in 4 ipotesi, tra cui resta da illustrare la previsione secondo cui “ gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi”.
La norma riguarda tre categorie di valori stimati (ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore) ammettendo che possano essere dedotti in sede fiscale, anche se non imputati al CE, purchè indicati in un “apposito prospetto”.
B) le maggiori deduzioni sono ammesse a condizione che siano annotate, insieme ai valori dei beni o dei fondi del passivo cui si riferiscono, in un “apposito prospetto”, che è parte integrante della dichiarazione dei redditi. Nel prospetto devono essere indicati: il valore complessivo dei costi stimati, dedotti ai fini fiscali, inseme con i singoli valori – civilistici e fiscali – dei beni e dei fondi cui si riferiscono.
C) La deduzione è effettuata nella dichiarazione mediante una variazione “in diminuzione”; il risultato fiscale è così ridotto rispetto al risultato civilistico. I costi dedotti extracontabilmente devono trovare “copertura” nelle riserve e negli utili esposti in bilancio.
D) Il regime di sospensione d'imposta non riguarda singole riserve, ma una quota dell'insieme delle riserve. La sospensione d'imposta è realizzata per “massa”, e cioè senza apporre vincoli specifici alle riserve di bilancio, al fine di evitare ulteriori interferenze fiscali.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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