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Elementi strutturali dell’imposta di carattere oggettivo

PRESUPPOSTO D’IMPOSTA: è dato dalla fonte di ricchezza che è oggetto dell’imposizione. Le imposte sono caratterizzate dalla capacità contributiva, ovvero dall’attitudine economica, dal’esistenza di una ricchezza. Non sono ammissibili fenomeni d’imposizione che prescindono dall’esistenza di una ricchezza (questo solo nel nostro ordinamento). Le fonti di ricchezza sono: reddito; patrimonio (ICI); consumi (IVA); trasferimento (imposta di registro, imposta sulle successioni o donazioni).
Generalmente la stessa denominazione dell’imposta contiene in sé l’individuazione del suo presupposto (ad esempio l’imposta sui redditi delle persone fisiche – IRPEF). Ma non è sempre così, ad esempio per l’IVA, dove il presupposto è dato dal consumo di beni o servizi o dall’acquisto di beni all’estero (che per il diritto tributario significa zone extraeuropee). Ad esempio nell’imposta di registro il presupposto d’imposta il trasferimento di un bene, che equivale a dire che c’è una ricchezza sia per chi riceve il bene, che per chi lo cede.
BASE IMPONIBILE O PARAMETRO DELL’IMPOSTA: la base imponibile varia a discrezione del legislatore. La base imponibile è la quantificazione in termini monetari del presupposto d’imposta. È l’elemento fondamentale dell’imposta. Se non si individua la base imponibile non è possibile applicare l’imposta.
Nel reddito fondiario la base imponibile è la rendita catastale.
Nell’iva la base imponibile è il prezzo al netto di eventuali sconti (prezzo è diverso da valore).
Nell’imposta di registro la base imponibile equivale al valore venale del bene immobile oggetto di trasferimento e non è data da ciò che nell’atto si dichiara di aver pagato, per evitare fenomeni di evasione d’imposta.
In Italia era stata varata una disposizione nella quale si proponeva che nel caso di una compravendita di un immobile, anche per l’iva la base imponibile poteva essere il valore e non il prezzo. Non è però possibile realizzare quest’ipotesi in quanto l’iva è un’imposta comunitaria e di conseguenza le normative italiane non possono cambiarne il principio.
Nell’imposta di reddito ci sono due criteri per la determinazione della base imponibile:
- FORFETTARIO : è dato dal reddito medio ordinario. La base imponibile è quindi data da una forfetizzazione del reddito determinata direttamente dalla legge.
VANTAGGIO : viene a mancare la litigiosità tra contribuente e amministrazione. Il fisco sa quant’è l’ammontare che deve essere pagato.
SVANTAGGIO : si è in presenza di un fenomeno di erosione fiscale, perché il reddito medio ordinario non coincide con il reddito effettivo, anzi è inferiore rispetto a questo. In alcuni casi la legge volontariamente impone un reddito inferiore (redditi agricoli).
Nel nostro ordinamento l’unica forma di forfettazione che esiste è quella dei redditi fondiari. Tutti gli altri strumenti (studi di settore) servono per calcolare un reddito presuntivo che poi viene confrontato con il reddito effettivo dichiarato.
- EFFETTIVITÀ : per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo ciò che occorre dichiarare è il reddito effettivo che viene percepito.
VANTAGGIO : questo criterio risponde maggiormente al principio di capacità contributiva.
ALIQUOTA : misura dell’imposizione.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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