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I redditi da partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di capitale


Tra i redditi di capitali vanno innanzitutto considerati i proventi erogati da società e cioè i proventi delle azioni e delle obbligazioni.
Dal punto di vista fiscale, dividendi e interessi, pur facendo parte di una medesima categoria reddituale, sono trattati assai diversamente. Per le società è fiscalmente differente disporre di capitale proprio perchè il capitale proprio è remunerato con la distribuzione di utili (non deducibili dal reddito della società), mentre il capitale di debito è remunerato con interessi (passivi), deducibili dal reddito della società erogante.
Inoltre per i dividendi, essendo tassata la società che li distribuisce evitare che venga tassato in modo pieno anche il socio (altrimenti si ha doppia imposizione).
Diverso è il regime fiscale degli interessi; la società che li corrisponde li deduce come costo, sicchè la tassazione del socio non duplica quella della società.
Un primo gruppo di redditi di capitale è costituito dagli utili che derivano “dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
Gli utili che provengono da società di persone non sono tassati come reddito della società, ma solo come redditi dei soci; per i soci, gli utili non sono redditi di capitali, ma “redditi da partecipazione”.
Ciò è un riflesso della diversa posizione del socio nei due tipi di società: il socio della società di capitali è visto come un investitore, che ha impiegato un capitale per ricavarne un utile; il socio delle società di persone è invece partecipe della vita della società.
Dal 1° gennaio 2004, all'imposta dovuta dalla società (Ires) non è più collegato il credito d'imposta del socio: la tassazione della società e quella del socio sono indipendenti. Vi sono più sistemi di tassazione del socio.
A) se il socio è una società soggetta a tale imposta, i dividendi, per evitare la doppia imposizione, sono “esclusi” da tassazione.
B) quando il dividendo è invece attribuito ad una persona fisica, vi è una nuova tassazione. Se il socio è una persona fisica che non percepisce il dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in ragione della quota di partecipazione posseduta. Occorre distinguere se il dividendo sia il frutto di una partecipazione “Qualificata” o “semplice”.
La partecipazione è “qualificata” quando la rappresenta una % di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 %.
Le partecipazioni “semplici” sono quelle del piccolo risparmiatore, che merita quindi un trattameto di favore.
I dividendi distribuiti a soci persone fisiche che detengono partecipazioni semplici sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12.5 %.
Per le partecipazioni qualificate, invece, la base imponibile è costituita dal 40% del dividendo.
C) se il socio è un imprenditore o società di persone, si applicano le disposizioni previste per le partecipazioni qualificate (40%).

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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