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Il principio di capacità contributiva


Il principio sancito dall’art. 53 Cost. presenta un duplice significato normativo.
Da un lato è correlato con i doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.) specificando il dovere per TUTTI di contribuire alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.
Dall’altro il principio di capacità contributiva limita anche il potere legislativo in materia fiscale nel senso che il legislatore può imporre tributi solo ed esclusivamente in ragione della capacità contributiva dei soggetti passivi che finiscono, così, per essere tutelati. Sono fatti espressivi di capacità contributiva ogni fatto di natura economica che esprime forza economica.
a. Nozione di tributo soggettiva e nozione oggettiva di capacità contributiva
Non basta dire che esprimono capacità contributiva i fatti economici. In proposito vi sono diversi orientamenti.
Un orientamento garantista che adotta una nozione soggettiva di capacità contributiva secondo cui questa indica l’effettiva idoneità soggettiva del contribuente a far fronte al dovere tributario manifestata da indici concretamente rivelatori di ricchezza.
All’opposto vi è un orientamento che nega all’art. 53 Cost. il ruolo di garanzia per i privati. In base alla nozione oggettiva, si dà peso ai fatti economici che appaiono come indice di capacità contributiva.
b. Indici diretti e indiretti di capacità contributiva
Vi sono indici diretti e indici indiretti di capacità contributiva.
Indice diretto per eccellenza è il reddito complessivo delle persone fisiche al netto delle spese di produzione (ammettendo anche le deduzioni di particolari oneri) in quanto si presta a rispecchiare al capacità contributiva complessiva delle persone fisiche ed a fungere da base di commisurazione dell’imposta progressiva sul reddito globale.
Assieme al reddito, sono considerati indici diretti di capacità contributiva anche il patrimonio e gli incrementi di valore del patrimonio.
Indici indiretti della capacità contributiva sono, invece, il consumo e gli affari. Se, in generale, il consumo di beni o servizi è indice di capacità contributiva perché implica disponibilità economica, ciò non vale per ogni consumo. Altro indice indiretto è il trasferimento di un bene.
c. Capacità contributiva ed obblighi dei terzi
L’art. 53 Cost. pone un requisito soggettivo in quanto esige che ciascuno sia tenuto a contribuire in ragione della propria capacità contributiva. Alla luce di ciò occorre che il presupposto indichi un’attitudine soggettiva del contribuente chiamato a concorrere alle spese pubbliche.
Ed occorre che l’obbligazione tributaria sia posta a carico di chi ha realizzato il presupposto del tributo. Così sarebbe violato l’art. 53 Cost. se il tributo ricadesse su di un soggetto che, non realizzando il presupposto, non pone in essere il fatto espressivo di capacità contributiva a cui si ricollega il tributo.
Tuttavia  vi sono norme che pongono obblighi a carico di terzi, ovvero a carico di soggetti diversi da coloro cui è imputabile il presupposto. Accettando questo concetto, occorre che il terzo sia in grado di far ricadere l’onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto.
Il sostituto e il responsabile d’imposta non realizzano il fatto economico espressivo di capacità contributiva ma sono obbligati al pagamento dell’imposta, ma il principio di capacità contributiva non è violato perché essi possono riversare l’onere economico del tributo su colui che realizza il presupposto.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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