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L’interpretazione letterale. Lingua corrente e termini tecnici


Secondo la dottrina elaborata dai giuristi tedeschi del XIX secolo, l’interprete si avvale di quattro mezzi o strumenti: - l’elemento letterale; - l’elemento logico-sistematico; - l’elemento storico; - l’elemento teleologico.
L’interprete opera con discrezionalità e può servirsi liberamente di tutti gli strumenti che ha a disposizione. Tuttavia deve rispettare alcuni vincoli posti in tema di interpretazione. A tal proposito, l’art. 12 disp. Prel. Cc. indica il criterio letterale come principio-guida secondo cui l’interprete, nell’applicare la legge, deve attribuire alle parole il palese significato secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore.
Il primo elemento è il dato letterale a cui sono legati problemi in caso di dubbio interpretativo come la semantica, la sintattica…Dal punto di vista della semantica, il legislatore usa termini della lingua corrente e termini tecnici. Quindi, se viene usato un termine tratto dalla lingua ordinaria di cui non si ha la definizione data dal legislatore, l’interprete deve attenersi al significato corrente.
Può accadere che un termine della lingua corrente assuma un significato tecnico ovvero un significato che si differenzia da quello ordinario. Ecco che il linguaggio tributario è denso di tecnicismi. Quando un termine, oltre che essere di uso comune, ha un significato tecnico, si ritiene che il legislatore lo usi nel suo significato tecnico.
In definitiva, nell’interpretazione della legge il significato tecnico prevale su quello corrente.
a. Le definizioni legislative
Il significato che l’interprete deve attribuire al termine tecnico può derivare da una definizione data dallo stesso legislatore. In altri termini, l’interprete è aiutato dalle definizioni legislative.
Spesso il legislatore, all’inizio di un testo legislativo, si preoccupa di fornire all’interprete la definizione delle espressioni usate.
Infatti di uno stesso termine possono esserci più definizioni: si pensi alla nozione civilistica di residenza che non coincide con quella di residenza fiscale.
b. I termini mutuati dal diritti privato
La dottrina ha spesso discusso del problema secondo cui l’uso di termini tecnici mutuati da altri settori dell’ordinamento giuridico vincoli l’interprete ad attribuire al termine lo stesso significato che ha nel settore giuridico di provenienza.
La dottrina ha tradizionalmente ritenuto che, quando la norma tributaria descrive la propria fattispecie usando termini di altri settori dell’ordinamento, ciò significa che nel diritto tributario quel termine assume lo stesso significato che gli è attribuito dal settore di provenienza.
c. Le convenzioni internazionali, i testi multilingue e le traduzioni
Le convenzioni internazionali devono essere interpretate secondo gli artt. 31, 32, 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
L’art. 31 prevede che i trattati devono essere interpretati secondo buona fede, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo.
L’art. 32 richiama i lavori preparatori e le circostanze della conclusione del trattato.
L’art. 33 si occupa dei trattati redatti in più lingue e stabilisce che fa fede ciascuno dei testi autentici, che i termini hanno lo stesso significato nei diversi testi e che, se c’è differenza di significati, occorre adottare il significato che concilia meglio i diversi testi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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