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La disciplina generale dei procedimenti tributari

La disciplina generale dei procedimenti tributari


Le regole dei procedimenti tributari sono raccolte in un testo unico pur provenendo da più fonti. Seppur con alcune limitazioni, i principi dettati in materia di procedimenti amministrativi sono quelli contenuti nella l. 241/1990.
In secondo luogo occorre considerare lo Statuto dei diritti del contribuente approvato con l. 212/2000.
Tuttavia vi sono notevoli differenze tra disciplina dei procedimenti amministrativi e disciplina dei procedimenti tributari. Infatti della legge generale sui procedimenti amministrativi non si applicano né le norme del capo terzo, in tema di partecipazione del cittadino al procedimento, né le norme del capo quinto, in materia di accesso.
Si applicano in materia tributaria:
- il capo primo (principi generali);
- il capo secondo delinea la figura del responsabile del procedimento che svolge il ruolo di guida del procedimento, di coordinatore dell’istruttoria e di organi di impulso ed è il soggetto mediante il quale la PA dialoga con il cittadino;
- il capo quarto-bis (efficacia e invalidità dei provvedimenti amministrativi).
Il procedimento d’imposizione inizia sempre d’ufficio, sia quando è manca la dichiarazione sia quando la dichiarazione è stata presentata e l’attività dell’ufficio è rivolta a controllare e a rettificare la dichiarazione. Con quest’ultima, il contribuente non mira ad avviare un procedimento ma assolve un obbligo imposto dalla legge.
Nel procedimento tributario d’imposizione non vi è una serie di atti da porre in essere prima dell’emanazione finale e non esiste neanche un ordine necessario di atti istruttori. Infatti l’atto di imposizione è un atto solitario.
Nel procedimento tributario non è previsto generalmente che vi sia un contraddittorio con il contribuente in quanto non si applicano le regole in tema di partecipazione del cittadino.
Il procedimento tributario d’imposizione si conclude o con un avviso di accertamento o anche senza l’emanazione di alcun provvedimento.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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