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Principio di buona fede oggettiva: art.10, comma 1

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.
Collaborazione vuol dire partecipazione del contribuente.
La buona fede può essere soggettiva, e si intende la convinzione che un soggetto ha su una situazione; oggettiva si intende correttezza e lealtà nel rapporto tributario, a prescindere dalla convinzione del soggetto.
Dove vi sono delle indicazioni specifiche e concrete del caso di specie dell’amministrazione finanziaria, non possono applicarsi né sanzioni né interessi e non è dovuto neanche l’adempimento dell’obbligazione finanziaria. Siamo di fronte all’inesigibilità del tributo.
Questo non vale se viene fatto con circolare, perché la circolare vale per tutti. Mentre quanto detto vale solo se l’amministrazione finanziaria ha previsto dei casi specifici. Mentre per le circolari può essere chiesto solo l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi, ma non del tributo.
Il principio di buona fede deriva dall’art.97 della Costituzione.
Se si fa affidamento sulla legge, e la legge viene meno, non c’è tutela. In questo caso l’unica cosa che si può fare è o non versare o fare l’istanza di rimborso. Sicuramente questa istanza non verrà accettata, quindi il soggetto può impugnare l’atto e indurre il giudice di sollevare la costituzionalità su quella norma che ha fatto venire meno la legge, per far decidere alla Corte Costituzionale se vale la legittimità.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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