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Problemi processuali. Applicazione dell’art. 1306 cc


Possono aversi tanti atti tanti quanti sono i condebitori e, se questi impugnano l’atto con distinti ricorsi, gli enti possono essere tanti quanti sono i processi instaurati.
Un problema frequente si presenta quando l’avviso di accertamento non è impugnato da tutti i soggetti notificati.
Es: due contribuenti a cui viene notificato un avviso di accertamento. Uno solo impugna il provvedimento ottenendone l’annullamento con sentenza definitiva. Nei confronti del contribuente inerte, l’avviso diviene definitivo.
Può questo opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato dell’altro condebitore?
La giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 1306 cc secondo cui la sentenza pronunciata tra creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. Ecco che si dà privilegio al principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo. Tuttavia ciò vale solo se il giudice abbia respinto il ricorso (effetti negativi).
Se il giudice avesse accolto il ricorso, la sentenza può valere anche ultra partes e gli altri debitori possono opporla al creditore.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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