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Struttura dell'amministrazione finanziaria

L’amministrazione finanziaria è formata da 4 agenzie:
- AGENZIA DELLE ENTRATE : ART.62 DECRETO LEGISLATIVO 300/1029. Gestisce tutti i tributi erariali ad eccezione di quelli conferiti ad altri soggetti. Procede all’accertamento delle imposte, si occupa della riscossione delle imposte e porta avanti i processi sui contenziosi che possono nascere da parte dei contribuenti.
- AGENZIA DELLE DOGANE : è competente per lo svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e ai contenziosi dei diritti doganali. Si occupa inoltre dell’iva intercomunitaria, ovvero l’iva dovuta negli scambi tra operatori dell’Unione Europea, come ad esempio le ACCISE, ovvero le imposte sui consumi e sulla produzione; e dei dazi doganali solo per i beni che derivano da paesi extracomunitari.
- AGENZIA DEL TERRITORIO : svolge i servizi relativi al catasto e alla conservatoria dei registri immobiliari con il compito di costituire l’anagrafe dei beni immobiliari esistenti nel territorio dello Stato. Non gestisce l’applicazione dei tributi, ma ha soltanto la funzione di tenere i registri mobiliari, gestire il catasto, individuando le rendite catastali per i contribuenti e notificare ai contribuenti l’atto di declassamento.
- AGENZIA DEL DEMANIO : gestisce l’amministrazione dei beni immobili dello Stato. Non ha funzione fiscale.
Ciascuna di queste agenzie ha funzioni particolari. Hanno natura giuridica di ente pubblico non economico, perché le loro funzioni sono delegate direttamente dallo stato. Sono previste dall’art.57 del decreto legislativo 300/1929.
L’Amministrazione centrale è data dal Ministero delle economie e delle finanze che racchiude al suo interno il Dipartimento delle politiche fiscali.
Ogni anno viene stipulata una convenzione tra il Dipartimento delle politiche fiscali e le singole agenzie, al fine di effettuare i controlli sui contribuenti per l’anno successivo.
Le agenzie hanno una sede centrale a Roma dove c’è il direttore generale. Accanto a queste ci sono tutte le Agenzie sparse nel territorio dello Stato. Per ogni regione c’è un Direttore Regionale che è a capo di tutti gli uffici della regione.
Per garantire che la legge tributaria sia applicata in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato si utilizzano le circolari.
Con queste le Agenzie emettono atti interni della Pubblica Amministrazione e servono ad interpretare la legge tributaria per garantire appunto un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
La circolare rappresenta il punto di vista dell’Amministrazione su una determinata norma, ovvero la dottrina del fisco. Questa interpretazione è qualificata in quanto l’amministrazione rappresenta la controparte del contribuente. Questo è un rapporto di tipo pubblicistico. Le circolari rappresentano le novità fiscali.
L’art. 28 della Costituzione prevede la responsabilità contabile dei pubblici finanziari, ovvero questi rispondono personalmente dei danni contabili subiti dall’Amministrazione di appartenenza. Questo viene sottoposto alla Corte dei Conti che rappresenta il giudice contabile. Occorre però che il funzionario abbia commesso l’atto per dolo o per colpa grave, non vale se è solo per colpa.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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