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Art. 2 c.d.c.: il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali


L’art. 140 c.d.c. ha ampliato i poteri del giudice, giungendo ad attribuirgli il potere di “adottare misure idonee a correggere” il contenuto di un contratto concluso in violazione anche dei principi in parola.
Sul significato del diritto alla correttezza occorre ricordare che il processo di integrazione europea crea un reticolo di regole di disciplina del mercato.
Sicché l’atto di autonomia privata deve confrontarsi non solo con regole verticali che incidono sul suo contenuto, ma con una disciplina orizzontale di attività che precede il rapporto individua la posizione che spetta in termini di potere e di dovere al soggetto che agisce.
Ciò non sono in funzione distributiva di vantaggi ed obblighi, quanto piuttosto per una corretta funzionalità del mercato (il quale ha bisogno di regole comuni, di informazioni chiare per ogni operatore, di discipline differenziate).
Se si tiene conto di questa prospettiva si comprende la scelta di utilizzare la buona fede come uno dei parametri dello squilibrio.
La regola esprime un criterio di valutazione del comportamento delle parti al fine della concreta realizzazione del contenuto delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo.
Le parti restano libere di predisporre l’oggetto del contratto ed il corrispettivo, ma su di esse grava una valutazione ampia dei comportamenti tramite una clausola generale che ha un preciso significato.
Opera in tutte le fasi del rapporto contrattuale, è fonte di diritti, impone al professionista un dovere di buona fede, correttezza e lealtà la cui violazione comporterà sempre una pretesa inibitoria e risarcitoria.

Analoga valenza ricognitiva è da attribuire all’enunciazione del diritto alla trasparenza.
Con essa si vuole affermare l’esistenza di un diritto alla chiarezza e comprensibilità della fonte e di ogni fase del rapporto contrattuale.
Più articolata è la definizione del diritto all’equità, che opera come una “valvola di sicurezza contro l’eccessiva rigidità del diritto codificato”.
La dottrina si è divisa sul significato da attribuire a questo diritto fondamentale ma con esso non si intende attribuire rilievo generale al contratto iniquo al di là di ipotesi espressamente previste dalla legge.
Nel nostro ordinamento non è rilevante lo squilibrio delle prestazioni in sé, ma soltanto quello che sia sintomo di una diversa ed ulteriore anomalia del contratto, ovvero sia frutto di un abuso o di un contegno in mala fede.
La previsione di cui alla lettera e. consente al giudice di sindacare il contenuto contrattuale non per garantire “uno scambio che assicuri la perequazione dei patrimoni coinvolti”, bensì di offrire tutela al consumatore nelle ipotesi in cui la sua autonomia decisionale è stata alterata;

La promozione e lo sviluppo dell’associazionismo e l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza indicano principi e non diritti e sarà necessario rendere operativo il precetto con regole tratte dalla disciplina sostanziale e processuale.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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