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Art. 33(2) lett. g. h.: recessione unilateralmente dal contratto


Le lettere g. e h. disciplinano clausole che attribuiscono convenzionalmente al professionista la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto stipulato con il consumatore.
La norma prevista nella lettera g. sanziona la clausola che attribuisce al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto e quella che consente al medesimo di recedere dal contratto trattenendo anche solo in parte le somme versate dal consumatore.
La clausola della lettera h. disciplina il recesso nei contratti di durata a tempo indeterminato.
Tale disposizione considera vessatoria la clausola che attribuisce al professionista il potere di recedere da un contratto a tempo indeterminato, senza ragionevole preavviso, qualora non ricorra una giusta causa.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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